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P05 – Nuova IMU Imposta Municipale Propria (in vigore dal 1/1/2020) – rev. 6 del 28.11.2024

DESCRIZIONE

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge del 27/12/2019 n. 160.

La Nuova IMU è stata istituita dal 1° gennaio 2020 con la Legge del 30.12.2019, n. 160 con l’intento di unificare IMU e TASI in un’unica imposta. Pertanto a partire dal 2020 viene abolita la IUC (Imposta Unica Comunale) ad eccezione della TARI.

Dal 2020 continuano ad essere escluse dall’applicazione dell’IMU le abitazioni principali (diverse dalle cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Di seguito sono riportate le caratteristiche essenziali dell’imposta e gli aggiornamenti introdotti dalla Legge di stabilità per l’anno 2020 (Legge 160/2019).

Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, ove non considerati esenti/esclusi in forza di norma di legge.

Fabbricato

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, o se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

Aree Fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole.

Terreni agricoli

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Chi deve pagare

  • Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili;
  • Il proprietario di immobili destinati ad abitazione principale del soggetto e classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
  • Il locatario, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing), per i quali si tiene conto della data indicata nel contratto di locazione;
  • Il titolare di concessione su aree demaniali;
  • Residenti estero AIRE;

Base imponibile

La base imponibile per i fabbricati è data dall’intera rendita catastale in atti al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutata del 5% ai sensi dell’art.3, comma 48, della Legge 23/12/1996 n.662 e applicando i seguenti moltiplicatori:

  • 160 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e categorie catastali C2/C6/C7 ad esclusione della categoria catastale A10;
  • 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3 / C4 /C5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
  • 80 per i fabbricati iscritti nella categoria A/10;
  • 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ed eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

La base imponibile per le aree fabbricabili è determinata in base al valore venale in commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici. Tale valore deve tener conto della zona in cui è ubicato il terreno, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno e dei prezzi medi rilevati sul mercato.

La base imponibile per i terreni agricoli e per quelli non coltivati è determinata dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, e rivalutato del 25% ai sensi dell’art.3, comma 51, della legge 23/12/1996 n.662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i fabbricati di interesse storico e per i fabbricati dichiarati inagibili (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta al 50%.

Variazioni di rendita

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso di anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

 

TABELLA ALIQUOTE anno 2024

Sono confermate per l’anno 2024 con deliberazione C.C. n. 3 dell’08/01/2024 le aliquote dell’Imposta municipale (Imu), vigenti nell’anno 2023 (aliquote approvate con deliberazione C.C. n. 19 del 27/04/2023)

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 748 della L. 160/2019 6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994, come definiti dall’art. 1, comma 750 della L. 160/2019 1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) come definiti dall’art. 1, comma 751 della L. 160/2019 1 per mille
Terreni agricoli come definiti dall’art. 1, comma 752 della L. 160/2019 10,60 per mille
Aree edificabili 10,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D come definiti dall’art. 1, comma 753 della L. 160/2019 10,60 per mille
Altri fabbricati come definiti dall’art. 1, comma 754 della L. 160/2019 10,60 per mille
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02/C06/C07, locate con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede. 10 per mille
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02/C06/C07, locate con contratto concordato ai sensi dell’art. 2,comma 3 della Legge 431/98 da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione. L’aliquota del 6 per mille stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. 6 per mille

Detrazioni

Per gli immobili di lusso, iscritti nelle categorie catastali A1/A8/A9, adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo è prevista una detrazione d’imposta di € 200,00 rapportata ai mesi di possesso.
Se l’immobile è adibito per l’intero anno ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va divisa tra gli stessi in parti uguali e non in base alla quota di possesso.

La suddetta detrazione, con le medesime caratteristiche, si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ai sensi del D.P.R. n.616/1977.

Immobili esclusi dall’imposta

  • l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della unità immobiliare stessa (sempre una pertinenza per categoria catastale C/2, C/6, C/7);
  • l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione è applicabile ad una sola abitazione.
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, purché siano adibiti ad abitazione principale e il soggetto proprietario sia effettivamente residente nell’alloggio;
  • la casa famigliare, e relative pertinenze, assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini di applicazione dell’imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

Riduzioni Ed Esenzioni

Beni Merce

I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono considerati beni merce fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.

Pertanto i titolari di suddetti beni devono, in via obbligatoria, presentare l’apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini dell’agevolazione, nonché per illustrare dettagliatamente quali tra gli immobili posseduti abbiano diritto alla riduzione.
Se tale adempimento è disatteso, decade il regime agevolativo e al contribuente verrà riconosciuta l’aliquota di base prevista per i fabbricati.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati nelle medesime condizioni di cui al precedente capoverso saranno esenti dall’IMU.

Fabbricati Rurali ad uso strumentale

I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133 sono soggetti dall’anno 2020 all’aliquota Imu e non più esenti.

Contratto di comodato gratuito registrato in favore di parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli).

La legge di stabilità (legge n. 160/2019) ha confermato anche a partire dall’anno d’imposta 2020 la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza e alle seguenti condizioni:

  • comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli);
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante , oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
  • l’immobile concesso in comodato non deve essere di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)
  • l’unità immobiliare concessa in comodato deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione di residenza;
  • oltre all’immobile* destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili in Italia;

In caso di morte del comodatario il beneficio si estende al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

Nota:

* Per “immobile”, come specificato dal MEF durante Telefisco 2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo (“laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo”).

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un’area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Il contratto di comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate;

La registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello 69 in duplice copia in cui dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”; ai fini della decorrenza della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i contratti verbali di comodato si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso.

L’omessa registrazione del contratto di comodato non consentirà la riduzione del 50% della base imponibile.

Copia della ricevuta di registrazione può essere trasmessa al Comune anche a mezzo PEC: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Casi di non applicabilità della riduzione:

  • se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione;
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione;
  • se si risiede nel Comune A e l’immobile concesso in comodato è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione;
  • se si risiede all’estero non si può applicare la riduzione;
  • se l’immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile o il venir meno degli stessi, dovrà essere attestato obbligatoriamente, mediante la presentazione della Dichiarazione IMU (modello ministeriale) entro il 30 giugno dell’anno di variazione.

Le autocertificazioni di comodato gratuito già presentate per gli anni precedenti non sono valide.

Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta al 50%.

Fabbricati dichiarati inagibili

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta al 50%. L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che ha l’onere di allegare la documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità.

Terreni agricoli

Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole. In tutti gli altri casi, il terreno agricolo è soggetto all’imposta Imu.

Abitazione locate a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 l’imposta è ridotta al 75%.

Nota:

In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ogni soggetto è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Agevolazioni

Per poter beneficiare delle aliquote agevolate e delle agevolazioni previste deve essere presentata in alternativa alla dichiarazione, auto-certificazione all’ufficio tributi da parte dei contribuenti interessati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento del tributo, utilizzando i modelli certificati di seguito indicati:

 

LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Versamento minimo

L’imposta non è versata, quando l’importo complessivamente dovuto per anno d’imposta sia inferiore ad €12,00.

Modello F24 e bollettino postale approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/11/2012

—> Scarica il modello F24 SEMPLIFICATO e le istruzioni di compilazione

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE: I700 

CODICI TRIBUTO

QUOTA COMUNE 3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE
3913 IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale-COMUNE
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
3939 IMU – fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE
QUOTA STATO 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

Per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D deve essere versata direttamente allo Stato l’IMU calcolata sulla base dell’aliquota dello 0,76% mentre è destinata al Comune la differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota deliberata e la quota riservata allo Stato

Scadenze Versamenti

  • 16 giugno: il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
  • 16 dicembre: versamento del saldo, a conguaglio di quanto complessivamente dovuto nell’anno di riferimento, applicando le aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all’IMU con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Soggetti non residenti nel territorio dello stato

Per la quota spettante al comune:

TESORERIA COMUNALE
Banco BPM Spa
IBAN: IT 14 G 05 03 43 386 000000000 2092

CODICE: Bic/SWIFT BAPPIT21774

Per la quota riservata allo Stato:
BANCA D’ITALIA – IBAN IT02G0100003245348006108000
CODICE BIC: BITAITRRENT

 

Dichiarazione

La dichiarazione Imu, deve essere presentata o trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2019 il termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI è fissato al 31/12/2020 (articolo 3-ter del d.l. 30/04/2019 n. 34).

L’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU non riguarda tutti i possessori di immobili, ma solo coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta. In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta (esempi: fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota ecc …) e nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare l’imposta (esempi: fabbricati in leasing, immobili esenti, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto, aree fabbricabili, docfa, ecc …).

Per maggiori informazioni consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, come pure in caso di presentazione di dichiarazione infedele, si può sanare la violazione presentando una dichiarazione tardiva, o rettificativa. È facoltà del contribuente avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Nota: tutti i casi in cui occorre presentare la dichiarazione Imu sono espressamente indicati nelle istruzioni ministeriali per la compilazione.

 

MODULISTICA, ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE

Autocertificazioni
(art. 18 Regolamento Comunale Imu – approvato con deliberazione C.C. n. 14/2020)

  • 3-TR-17 – auto-certificazione ai fini IMU cessazione presupposti agevolativi
  • 3-TR-19 – auto-certificazione ai fini IMU immobili inagibili
  • 3-TR-31 – auto-certificazione ai fini IMU anziani e disabili ricoverati in casa di cura
  • 3-TR-32 – auto-certificazione ai fini IMU casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori
  • 3-TR-35 – auto-certificazione ai fini IMU locazione con contratto registrato a residenti
  • 3-TR-36 – auto-certificazione ai fini IMU comodato d’uso gratuito parenti di primo grado in linea retta
  • 3-TR-37 – auto-certificazione ai fini IMU locazione a canone concordato con contratto registrato

Le dichiarazioni, le autocertificazioni, le istanze inerenti l’imposta possono essere:

  • Spedite per posta, con raccomandata, a: Comune di Settimo Milanese – Servizio Tributi –Piazza degli Eroi 5 – 20019 Settimo Milanese (MI)
  • Consegnate allo Sportello del Cittadino:
    Sportello Municipio (piazza Eroi 5)
    – dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
    – il mercoledì pomeriggio l’orario è esteso fino alle 19.00
    – il sabato dalle 9.00 alle 12.30
    Sportello Vighignolo (via Airaghi 13)
    – il martedì dalle 14.00 alle 18.00
    Sportello Villaggio Cavour (via Solferino 8)
    – il giovedì dalle 14.00 alle 18.00

Ravvedimento Operoso

La riforma fiscale con decreto legislativo n. 87/2024 ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’istituto del Ravvedimento Operoso, prevista dall’art. 13 del D.lgs n. 472/1997. Per espressa previsione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 87/2024 (cd. ‘Decreto Sanzioni’), le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In dettaglio:

Alle violazioni per Omesso o parziale versamento commesse fino al 31 agosto 2024 si applicano in sede di Ravvedimento le disposizioni previgenti, come di seguito indicato:

  • Ravvedimento “sprint”: versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo;
  • Ravvedimento “breve”: versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% (1/10 della sanzione ordinaria del 15%) del tributo tardivamente versato;
  • Ravvedimento “intermedio”: versamenti eseguiti dal 31° al 90° giorno dalla scadenza: sanzione 1,67% (1/9 del 15%) del tributo tardivamente versato;
  • Ravvedimento “lungo”: versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: sanzione 3,75% (1/8 del 30%) del tributo tardivamente versato o quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
  • Ravvedimento oltre l’anno. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (oltre 1 anno dalla scadenza e fino a 2 anni) sanzione 4,29% (1/7 del 30%) o quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
  • Ravvedimento oltre i due anni, ma entro i cinque anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è fissata al 5% (1/6 del 30%).

A partire dal 1° settembre 2024 le nuove sanzioni ridotte si applicano in sede di ravvedimento operoso, a seguito della riduzione disposta dal Decreto Legislativo n. 87/2024, come di seguito indicato:

  • versamenti entro 14 giorni dalla violazione: sanzione 0,083% del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo;
  • versamenti eseguiti dal 15° al 30° giorno dalla violazione: sanzione 1,25% (1/10 della sanzione ordinaria del 12,50%) del tributo tardivamente versato;
  • versamenti eseguiti dal 31° al 90° giorno dalla violazione: sanzione 1,39% (1/9 del 12,50%) del tributo tardivamente versato;
  • versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: sanzione 3,125% (1/8 del 25%) del tributo tardivamente versato o quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
  • versamenti eseguiti oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore sanzione 3,57% (1/7 del 25%).

Interessi Legali

Dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali è fissata nella misura del 2,50% in ragione d’anno. (Dm Economia 29/11/2023 – G.U.  n. 288 del 11/12/23)

Gli Interessi sono conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla scadenza di legge fino alla data di effettivo versamento (applicare il tasso annuo, poi dividere per 365 e moltiplicare per i giorni di ritardo)

 

Rimborso

Il contribuente può richiedere al Comune -Servizio Tributi- il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 1, c. 164, L. 296/2006) compilando apposita istanza (modulo 3-TR-27).

TERMINI DEL PROCEDIMENTO – TEMPI DELLA QUALITA’

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione dei termini per richiesta dati e notizie necessarie alla definizione di istanze incomplete. Il rimborso non avviene per importi inferiori a €. 12,00 come previsto dal vigente Regolamento Comunale IMU.

—> Modello 3-TR-27 Istanza Rimborso Imu

Accertamento

Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, con applicazione delle sanzioni previste per legge.

L’attività di controllo delle somme versate a titolo di imposta municipale propria, è effettuata, sia d’ufficio che su istanza del contribuente, unicamente dall’Ufficio Tributi del Comune, cui compete l’adozione di tutti i provvedimenti in merito.

Il contribuente può presentare richiesta di riesame in carta libera ovvero mediante l’apposito modulo (3-TR-34)

—> Modello 3-TR-34 Istanza Riesame avviso Imu

 

NORMATIVA

Leggi e Regolamenti

  • D.Lgs. n. 87/2024 – Revisione del sistema sanzionatorio tributario
  • D.Lgs. n. 219/2023 – Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente
  • Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (Nuova IMU) – anno 2023 (modifiche approvate con deliberazione C.C. n. 18 del 27/04/2023)
  • Decreto MEF 4 maggio 2023 approvazione nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali (IMU ENC)
  • Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020);
  • Regolamento Comunale 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2020, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2021
  • Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 convertito nella Legge n. 27 del 24.04.2020;
  • Decreto legge n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia);
  • Decreto legislativo n. 504/1992 – Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati;
  • Decreto legislativo n. 23/2011, articoli 8 e 9 e 14 in quanto compatibili – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria e abolizione dell’ICI;
  • Decreto legislativo n. 446/1997, articolo 52 – Potere regolamentare in materia di tributi locali;

Circolari e Risoluzioni

  • IFEL – Nota Approfondimento del 2/9/2024 – La revisione del sistema sanzionatorio tributario
  • Circolare n. 1/DF/2020 MEF – Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti;
  • Risoluzione n. 2/DF/2020 MEF – Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 741 a 743 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in caso di comproprietà di un’area fabbricabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Quesito;

 

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA

Dipartimento Finanziario – Ufficio Tributi – Tel. 02.33509210 / 211
e-mail: ufficiotributi@comune.settimomilanese.mi.it tributi@comune.settimomilanese.mi.it – PEC protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Funzionario Responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 778, della legge n.160/2019: Dott. Miracoli Andrea (G.C. n.4/2020 – n.29/2020 – G.C. n. 112 del 14/07/2020)

PER OTTENERE INFORMAZIONI

Le principali informazioni sui tributi locali sono reperibili nei seguenti modi:

  • Presso lo Sportello del Cittadino telefono 02.335091
    Sportello Municipio
    – dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
    – il mercoledì pomeriggio l’orario è esteso fino alle 19.00
    – il sabato dalle 9.00 alle 12.30
    Sportello Vighignolo (via Airaghi 13)
    – il martedì dalle 14.00 alle 18.00
    Sportello Villaggio Cavour (via Solferino 8 c/o ufficio tecnico comunale)
    – il giovedì dalle 14.00 alle 18.00
  • Presso l’Ufficio Tributi – telefonando ai seguenti numeri 02.335091 o 02.33509 210-211 dove è anche possibile reperire informazioni relative ai procedimenti in corso (es. avvisi di accertamento)
  • Per la definizione delle pratiche l’ufficio tributi riceve, previo appuntamento, nei seguenti giorni e orari:
    – il lunedì dalle h. 9.00 alle h.12.00
    – il mercoledì dalle h. 9.00 alle h.12.00

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

 

    giovedì 28, Novembre 2024