E' concesso alle donne prive di copertura previdenziale per la maternità o con copertura inferiore alla misura dell’assegno (es. casalinghe).
Consiste in un assegno, concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento.
Gli importi vengono rideterminati ogni anno con specifico provvedimento del Ministero competente e pubblicati da INPS sul suo portale web
La donna deve essere cittadina italiana, cittadina comunitaria o cittadina extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno che consenta di lavorare in Italia.
Il nucleo familiare deve avere un Indicatore della Situazione Economica non superiore ai parametri stabiliti dall’Inps.
La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’entrata nella famiglia anagrafica del minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Presentare apposita domanda 4-SS-01 ed attestazione ISEE in corso di validità comprensiva del minore per cui si richiede l'assegno, presso lo Sportello del Cittadino.
Un contributo che spetta per ogni figlio/a nato/a, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno.
Risposta entro 25 giorni lavorativi dalla data della domanda
Tempi di legge
Entro 30 giorni come da L 241/90