Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Vidimazione e autovidimazione dei registri e tariffari
Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 obbligano a tenere registri e tariffari.
Impresa in un giornoA chi è rivolto
Descrizione
P08 – rev. 3 del 12/3/2025
Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni, quindi al SUAP (articolo 163, comma 2, lettera “d” del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112). Tra essi ci sono:
- il registro degli affari giornalieri per agenzie di affari
- il registro dei beni in conto deposito per i beni usati, delle agenzie di affari (compreso il registro carico-scarico degli autoveicoli in deposito)
- il registro degli zuccheri
- il registro entrata e uscita delle sostanze stupefacenti
- il registro delle cose antiche o usate.
I registri possono essere vidimati dal Comune, previa richiesta e presentazione dell’originale dello stesso, oppure la ditta può procedere all’autovidimazione. La validità dell’autovidimazione è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’Interno (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015)
Registro stupefacenti
I registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dall’articolo 60 e quelli previsti dall’articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309.
Nel primo caso parliamo di obbligo della tenuta da parte di: responsabili di farmacie pubbliche e ospedaliere, responsabili aziende sanitarie, grossisti di farmaci e devono essere vidimati e firmati dall’ATS (ex ASL).
Nel secondo caso parliamo di obbligo della tenuta da parte di: medici, veterinari, direttori sanitari senza unità operativa di farmacia e devono essere vidimati e firmati dall’autorità sanitaria competente, quindi dal Sindaco (Circolare Ministeriale 28/11/2010, n. 0021123 e Circolare Regionale 04/03/2011, n. H1.2011.0007063).
Sostanze zuccherine
I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio anche in soluzione, sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico.
Anche gli utilizzatori dei prodotti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, dove devono annotare giornalmente i quantitativi di sostanze zuccherine usate (articolo 28 della Legge 20/02/2006, n. 82).
Non sono obbligati a tenere il registro:
- i commercianti al dettaglio
- gli utilizzatori che somministrano al pubblico
- chi produce alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione
- chi possiede un registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall’ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane.
Come fare
Per richiedere la vidimazione o comunicare l’autovidimazione dei registri occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Cosa serve
Per le attività commerciali:
- Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Commercio > Commercio al dettaglio in area privata > Attività correlate > Commercio di cose antiche o usate > Avvio, gestione, cessazione attività > Vidimazione Registri
- Selezionare la scelta desiderata (“Richiesta di vidimazione registro o tariffario” oppure “Comunicazione di Autovidimazione registro o tariffario”) e poi cliccare il tasto “conferma”
Per il commercio di oggetti preziosi:
- Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Commercio > Commercio al dettaglio in area privata > Attività correlate > Commercio di oggetti preziosi > Avvio, gestione, cessazione attività > Vidimazione Registri
- Selezionare la scelta desiderata (“Richiesta di vidimazione registro o tariffario” oppure “Comunicazione di Autovidimazione registro o tariffario”) e poi cliccare il tasto “conferma”
Per le agenzie d’affari:
- Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Attività di servizio > Agenzie > Agenzia d’affari > Altre Esigenze connesse con l’esercizio dell’attività > Vidimazione Registri
- Selezionare la scelta desiderata (“Richiesta di vidimazione registro o tariffario” oppure “Comunicazione di Autovidimazione registro o tariffario”) e poi cliccare il tasto “conferma”
Per registri sostanze stupefacenti e sostanze zuccherine:
- Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Edilizia, Ambiente, Altri Adempimenti> Altre Esigenze connesse con l’esercizio dell’attività > Vidimazione Registri
- Selezionare la scelta desiderata (“Richiesta di vidimazione registro o tariffario” oppure “Comunicazione di Autovidimazione registro o tariffario”) e poi cliccare il tasto “conferma”
Cosa si ottiene
In caso di richiesta la vidimazione del registro o del tariffario
Tempi e scadenze
Termine del procedimento:
Non espressamente indicato nella normativa di riferimento
In caso di richiesta di vidimazione registro o tariffario: entro 15 giorni dalla data di ricevimento del registro.
Accedi al servizio
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5
UFFICIO
Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.
Documenti
Formato PDF (0.06 MB)
Formato PDF (0.04 MB)
Ulteriori informazioni
La Circolare ministeriale 10/02/2006, n. 557/PAS.12501.10100 chiarisce che i registri elencati non sono compresi tra quelli del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2215 , né tra quelli relativi alla tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1982, n. 642, art. 16.
L’Agenzia delle Entrate afferma inoltre che i registri descritti dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 35 e 55 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“, non sono soggetti a nessuna imposta quando sono vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabileTELEFONO
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