L’attestato certifica la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. I richiedenti devono dimostrare, con idonea documentazione, la regolarità del soggiorno ininterrotto per 5 anni (art. 14 D.Lgs. 6.2.2007 n. 30). La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, da assenze più lunghe per obblighi militari, o fino a dodici mesi per gravidanza, maternità, malattia grave, studio, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro.
Il diritto si perde in caso di assenza dal territorio nazionale per più di due anni consecutivi.
La richiesta può essere presentata per se stessi e per i figli minori. Se il genitore è in possesso di attestato permanente o ne ha i requisiti, il figlio minore ne ha diritto automaticamente anche se non ha i 5 anni di regolare soggiorno.