UFFICIO
Case e appartamenti per vacanze (CAV)
Sono definite case e appartamenti per vacanze (CAV) le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari (es. pulizie, accoglienza ospiti etc.) in unità abitative o parti di esse
Impresa in un giornoA chi è rivolto
Ai cittadini / imprenditori interessati ad avviare la struttura ricettiva non alberghiera CAV
Descrizione
P08 – rev. 4 del 12/3/2025
Le case e appartamenti per vacanze (CAV) sono composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
- in forma imprenditoriale;
- in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale.
Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Come fare
Per comunicare l’avvio, il subingresso, la variazione societaria di un’unità abitativa destinata a CAV occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Cosa serve
Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale
oppure
- Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma NON imprenditoriale
Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”
Cosa si ottiene
La presentazione della pratica al SUAP è finalizzata all'ottenimento del CIR (Codice identificativo regionale) e del CIN (Codice identificativo nazionale)
Tempi e scadenze
Per la Comunicazione, regime amministrativo semplificato previsto dall’art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 222/2016, i termini sono fissati in 30 gg.
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Vincoli
Requisiti soggettivi
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
Requisiti oggettivi
Accedi al servizio
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.
Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.
Documenti
Formato PDF (0.1 MB)
Formato PDF (0.24 MB)
Ulteriori informazioni
Ogni attivazione di un’unità abitativa CAV, così come la variazione in aumento anche solo di un’ulteriore unità abitativa aggiuntiva da parte del soggetto già titolare di una CAV, comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione di Inizio Attività.
Anche le CAV imprenditoriali sono tenute a presentare una Comunicazione per ogni unità abitativa, in luogo di comunicazioni cumulative.
Ai sensi del Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter, tutte le strutture ricettive alberghiera e non alberghiere, oltre a tutte le unità abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o di locazione breve ai sensi del Decreto legge (Stato Italiano) 24-04-2017, n. 50, art. 4 si devono dotare di un Codice identificativo nazionale (CIN).
Gli esercenti e i locatori sono tenuti a esporre il CIN all’esterno degli immobili usati per l’attività e a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.
Le disposizioni contenute al Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter sono applicabili dal 2 novembre 2024. A prescindere da questo termine legale, la banca dati è già attiva ed è possibile procedere.
L’acquisizione del CIN sarà effettivamente obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ ministeriali dedicate e pubblicate sul sito www.ministeroturismo.gov.it.
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni.
Attenzione: il CIN è obbligatorio e può essere richiesto solo se si è già in possesso nel CIR (Codice identificativo regionale). Le nuove strutture ricettive dovranno, pertanto, ottenere il CIR prima di procedere con la richiesta del CIN.
Per ulteriori informazioni, consulta l'informativa di Regione Lombardia.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento
- compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda di dichiarazione delle generalità (informazioni presso la Questura competente)
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo (informazioni sul portale AlloggiatiWeb presso la Questura)
- esporre in ciascuna camera e unità abitativa i prezzi massimi applicati.
- stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti, ai sensi dell’art. 38, comma 10 della L.R. 27/2015)
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabileTELEFONO
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