Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Rivendita di quotidiani e periodici
Per vendita di quotidiani e periodici s’intende l’attività di vendita specifica della stampa quotidiana e periodica che può avvenire all’interno di un chiosco (su suolo pubblico o suolo privato), oppure all’interno di un negozio.
Impresa in un giornoA chi è rivolto
Descrizione
P08 – rev. 5 del 12/03/2025
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 170/2001, la vendita può avvenire in forma esclusiva, nel caso in cui l’attività di vendita di quotidiani e periodici si configuri come attività prevalente (vendita generale di quotidiani e periodici), sia all’interno di un chiosco che all’interno di un negozio, oppure in forma non esclusiva (vendita di quotidiani o di periodici), nel caso in cui l’attività si configuri come attività complementare di altra attività e la vendita di quotidiani e periodici avvenga all’interno di un’altra struttura, ossia:
- rivendita di generi di monopolio;
- impianto di distribuzione di carburanti;
- esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
- media strutture di vendita con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;
- grande strutture di vendita;
- esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita di 120 mq;
- esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione;
Come fare
Per aprire o modificare l’attività di rivendita in forma esclusiva o in forma non esclusiva occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Cosa serve
Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Commercio > Vendita di Quotidiani e Periodici e poi cliccare il tasto “conferma”
- Selezionare: avvio, gestione, cessazione attività
- Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”
Cosa si ottiene
Rivendite esclusive: quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'autorizzazione.
Rivendite non esclusive: la dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Tempi e scadenze
Termine del procedimento
Rivendite esclusive
Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, oppure dalla data in cui l’interessato ha presentato la documentazione integrativa, il Responsabile del procedimento deve concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso di rilascio o di diniego dell’autorizzazione.
Rivendite non esclusive
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.
Rivendite esclusive
L’autorizzazione, se la domanda è correttamente compilata, viene rilasciata entro 25 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine può essere interrotto per la richiesta di documentazione integrativa. In questo caso il termine di 25 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Rivendite non esclusive
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Tempi di qualità - Rivendite esclusive
Vincoli
Requisiti soggettivi
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.
Requisiti oggettivi
L’edificio e i locali in cui si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa. L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività in oggetto e delle relative prescrizioni (in materia di urbanistica, edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana).
Accedi al servizio
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.
UFFICIO
Per maggiori informazione occorre prenotare un appuntamento.
Ulteriori informazioni
Rivendite esclusive: la validità dell’autorizzazione è permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura. In caso di cessazione, il titolare deve restituire all’ufficio l’originale dell’autorizzazione.
Rivendite non esclusive: le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabileTELEFONO
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