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P17 – Vorrei informazioni sulla separazione e sul divorzio consensuale-rev. 3 del 20.1.2021

Descrizione  

 

La separazione consensuale è uno dei due modi per ottenere la separazione legale tra coniugi (l’altro è la separazione giudiziale).

Si chiama consensuale proprio perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull’affidamento dei figli nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione.

Il termine divorzio viene generalmente utilizzato per indicare:
– lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
– la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

 

Può avvenire in due modi:

1)      convenzione di negoziazione assistita;

2)      richiesta consensuale all’Ufficiale di Stato Civile

Convenzione di negoziazione assistita

La Legge n. 162/2014 prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

 

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato (almeno un avvocato per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

E’ anche possibile che le parti si avvalgano del medesimo avvocato.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Una volta formalizzato l’accordo delle parti, uno dei due avvocati che ha assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:

 

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero

 

Il termine di 10 giorni decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria.

 

Richiesta consensuale all’Ufficiale dello Stato Civile

 

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

E’ possibile accedere al procedimento  di cui al citato art. 12 in tutti i casi in cui i coniugi non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni sopra indicate.
Nulla osta, invece, l’eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

 

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

 

Gli interessati devono fissare un primo appuntamento con lo stato civile per poter compilare insieme il modulo 6-SD-71 e verificare i requisiti delle parti.

Si procede quindi a fissare un secondo appuntamento per la ricezione della dichiarazione congiunta di separazione/divorzio/modifica, con redazione e sottoscrizione da parte di tutti i convenuti.

Viene quindi fissato un terzo appuntamento (dopo almeno 30 giorni dalla dichiarazione congiunta) per la conferma dell’accordo sottoscritto.

La mancata comparizione anche di uno solo dei due coniugi, equivale a mancata conferma dell’accordo.

L’art. 12, comma 3, vieta espressamente che l’accordo possa contenere “patti di trasferimento patrimoniale”.

Non rientra in questo divieto la previsione nell’accordo concluso davanti all’ufficiale di Stato Civile di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (cosiddetto “assegno di mantenimento”) sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (cosiddetto “assegno divorziale”).

Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono richiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (cosiddetto “liquidazione una tantum”) in quanto trattasi di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

 

 

Normativa

  •   DPR 3/11/2000 N. 396
  •   Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

 

Ufficio responsabile del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Ufficio Sportello del Cittadino – tel. 02.33509261/262/263/257 – e-mail statocivile@comune.settimomilanese.mi.it

 

Modulistica, atti e documenti da allegare

Oltre la modulo 6-SD-71 nel primo appuntamento che verrà fissato dallo Sportello del Cittadino occorre portare una delle dichiarazioni sotto indicate:

6-SD-74 – dichiarazione per separazioni

6-SD-72 – dichiarazione per divorzi

6-SD-73 – dichiarazione per modifica condizioni

L’ufficio Stato Civile riceve per questo tipo di pratiche su appuntamento il lunedì e il martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 15.00.

 

Link di accesso al servizio on line 

Non è disponibile né prevista l’implementazione di un servizio on-line per questo procedimento

 

Modalità di pagamento

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.

Il pagamento può avvenire:

  • con POS;
  • mediante bonifico bancario – Intestatario Comune di Settimo Milanese – CAUSALE scioglimento matrimonio – IBAN IT14G0503433860000000002092 – Banco BPM SpA – Via Manzoni, 1 Settimo Milanese;
  • conto corrente postale di Tesoreria n. 17722208

 

Termine del procedimento

Il terzo appuntamento per la conferma dell’accordo sottoscritto viene fissato almeno trenta giorni dopo la dichiarazione congiunta.

 

 Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Flavia Ragosta – Segretario generale – tel. 02-33509206 –   mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

    martedì 14, Novembre 2023