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P17- Vorrei informazioni sul riconoscimento di figlio naturale posteriormente… Rev. 1-20.2.2018

IL PRESENTE PROCEDIMENTO E’  PUBBLICATO UNICAMENTE PER FORNIRE INFORMAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE, PERTANTO NON CONTIENE I DATI DI CUI ALL’ART.35 DEL DLGS 33/2013 E SMI

Descrizione

Consiste nella possibilità da parte del genitore che non aveva riconosciuto il figlio all’atto della nascita, di farlo in un momento successivo.
La legge prevede diversi casi:

a) Figlio naturale infrasedicenne:
La richiesta deve essere presentata dal genitore che intende procedere al riconoscimento, munito di documento di riconoscimento, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o al Comune di nascita del figlio ed è necessario che il genitore che ha già riconosciuto il figlio dia il proprio assenso . In caso di riconoscimento paterno la decisione in merito al cognome che assumerà il minore è di competenza dell’ufficio della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione  presso il Tribunale di Milano con i seguenti documenti : copia dell’atto di riconoscimento o copie degli atti nel caso in cui l’assenso non è contestuale, stato di famiglia, richiesta di attribuzione del cognome.

b) Figlio naturale ultrasedicenne
La richiesta deve essere presentata dal genitore che intende procedere al riconoscimento, munito di valido documento di identità, con l’assenso del figlio, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o di nascita del figlio. In caso di riconoscimento paterno il figlio, se maggiorenne, può scegliere di aggiungere o sostituire al cognome posseduto quello paterno.

c) Figlio non riconosciuto da entrambi i genitori, per motivi diversi, (es. nato da genitori con meno di sedici anni)
In questo caso il genitore che intende procedere al riconoscimento deve rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita del figlio.

Normativa

  • Libro I° del Codice Civile
  • DPR 3/11/2000 n. 396
  • D.L.G.S 28/12 /2013 n. 154
  • Legge 10/12- 2012 n.219
    giovedì 7, Giugno 2018