Descrizione
La cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato. E’ una posizione soggettiva, dà agli stranieri gli stessi diritti e doveri civili e politici dei cittadini italiani.
PER NASCITA
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni può essere concessa:
- a) al figlio di padre o di madre cittadini;
- b) a chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato al quale questi appartengono.
È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente Legge.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali disposizioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino italiano:
- se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
- Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
- Se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi
PER RESIDENZA IN ITALIA
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art. 9,c.1 lett.a)
- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art. 9, c.1, lett. b)
- Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art. 9 c.1, lett.c)
- Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art. 9 c.1, lett.d)
- All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art. 9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
- Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art. 9 c.1, lett.f)
- Allo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (**)
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.
(**) Ai sensi dell’art. 33 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito in Legge n. 98/2013) l’interessato può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione in quanto non sono imputabili all’interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI
Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:
- nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975
- emigrazione all’estero prima della data del 16/07/1920
- dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi davanti all’autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge. Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”.
La suddetta normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell’ipotesi in cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91
· cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
· perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
· appartenenza al gruppo linguistico italiano
(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91
· documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane. L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Normativa di riferimento
Legge n. 91 del 5/02/1992 modificato dalla L. 94/2009
D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito in Legge n. 98/2013
Ufficio responsabile del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Ufficio Sportello del Cittadino – tel. 02.33509261-262-263-257 – e-mail anagrafe@comune.settimomilanese.mi.it
Modulistica, atti e documenti da allegare
Nel sito http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza , è possibile consultare la normativa vigente per la presentazione delle richieste di cittadinanza da parte di cittadini stranieri coniugati con italiani e di cittadini stranieri residenti in Italia. Le domande vanno presentate in Prefettura (C.so Monforte, 31 – Milano). Se si risiede all’estero, si deve presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare.
Dal 3 giugno 2013 il Decreto di concessione viene notificato all’interessato da parte del Comune di residenza.
Dopo la notifica l’interessato deve richiedere in Comune il giuramento dinanzi al Sindaco utilizzando l’apposito modello 6-SD-50
Per la trascrizione dell’atto di nascita a seguito conferimento di cittadinanza italiana occorre utilizzare l’apposito modello 6-SD-53
In caso di richiesta a seguito raggiungimento della maggiore età (ed entro il compimento dei 19 anni) per nascita in Italia e residenza in Italia ininterrotta dalla nascita, compilare richiesta 6-SD-68
Link di accesso al servizio on line
Per le domande di cittadinanza da presentare al Ministero dell’Interno utilizzare la procedura informatica messa a punto dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.
Il richiedente dovrà registrarsi sul portale dedicato alla procedura https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Termine del procedimento
Il procedimento è di competenza del Ministero dell’Interno (ad esclusione di riconoscimento di cittadinanza a seguito di Leggi Speciali la cui domanda può essere presentata in Comune)
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato dinanzi al Sindaco.
Tempi della qualità
In caso di istanza presentata alla Prefettura: l’aggiornamento dei registri avviene entro 20 giorni dalla richiesta di giuramento; l’aggiornamento della banca dati dell’anagrafe avviene entro 25 giorni dall’avvenuto giuramento.
In caso di richiesta di cittadinanza all’ufficio di Stato Civile: l’aggiornamento dei registri dello stato civile avviene entro 1 anno (documentazione richiesta all’autorità italiana all’estero); l’aggiornamento della banca dati dell’anagrafe avviene entro 25 giorni dalla formalizzazione dell’atto di stato civile
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Fabrizio Brambilla – Segretario generale – tel. 02-33509206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it