Descrizione
La dichiarazione di nascita consiste nella stesura in duplice copia di un atto a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile, da inserirsi nel registro delle nascite, che assume rilevanza giuridica.
Possono presentarsi tre casi distinti:
· Figlio legittimo di genitori coniugati tra di loro: la dichiarazione deve essere resa indistintamente da uno solo dei genitori.
· Figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori non coniugati tra di loro: la dichiarazione deve essere resa da entrambi i genitori;
· Figlio naturale riconosciuto da un solo genitore non coniugato con l’altro: la dichiarazione viene resa dal solo genitore che riconosce il figlio.
La normativa prevede che la denuncia di nascita possa essere presentata:
· Entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura ove si è verificato l’evento; in questo caso i genitori possono scegliere se trasmettere l’atto per la trascrizione al comune di nascita o a quello di residenza degli stessi (o della madre);
· Entro 10 giorni dalla nascita presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il parto;
· Entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza dei genitori, qualora non risiedano nello stesso Comune e salvo diversi accordi tra di loro (da verbalizzare) la dichiarazione deve essere resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre.
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. L’Ufficiale di Stato Civile, in tal caso, procederà alla formazione tardiva dell’atto di nascita, di cui darà segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Nel primo caso sarà cura dell’autorità sanitaria che riceve l’atto trasmetterlo al Comune di residenza dei genitori (o della madre) per la trascrizione e la registrazione anagrafica. Nel secondo caso spetta al comune in cui è avvenuto il parto trasmettere l’atto al Comune di residenza dei genitori (o della madre). Chi effettua la dichiarazione deve presentare un documento di riconoscimento in corso di validità e l’attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto.
Il nome imposto al neonato deve essere corrispondente al sesso, non deve essere ridicolo, vergognoso o contrario al buon costume e all’ordine pubblico; inoltre se maschio non può essere imposto lo stesso nome del padre o di un fratello vivente o, se femmina, di una sorella vivente e può essere composto anche da più nomi (non più di tre). Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l’Ufficiale di Stato Civile.
Il Comune di Settimo Milanese, dal mese di febbraio 2002, in caso di nuovi nati, rilascia immediatamente il codice fiscale, collegandosi direttamente con il Ministero delle Finanze.
Il tesserino magnetico viene inviato per posta, dopo qualche giorno, direttamente all’indirizzo del nuovo nato.
E’ anche prevista la dichiarazione di riconoscimento di nascituro da parte di genitori non coniugati. La dichiarazione può essere fatta dalla madre per se stessa, o congiuntamente dalla madre e dal padre, oppure dal padre successivamente al riconoscimento operato dalla madre naturale e con il consenso di questa espresso ai sensi dell’art. 250, terzo comma, Codice Civile. Non è ammesso, nel nostro Ordinamento, il riconoscimento fatto dal solo padre naturale in quanto l’identificazione del nascituro può avvenire solo facendo espresso riferimento alla donna che si trova in stato di gravidanza. Tale dichiarazione serve a tutelare il figlio naturale non ancora nato e viene iscritta nei registri di nascita dello Stato Civile. I dichiaranti devono portare il certificato medico attestante l’esatta indicazione della settimana di gestazione.
In tal caso la nascita potrà essere dichiarata solo da uno dei due genitori.La copia integrale dell’atto redatto dall’ufficiale di Stato Civile dovrà essere consegnata al momento della dichiarazione di nascita.
Il figlio deve essere nato in Settimo Milanese o che almeno uno dei genitori deve essere residente in Settimo Milanese. Il genitore/i genitori del nascituro deve/devono essere residenti a Settimo Milanese.
Normativa
- Libro I del Codice Civile
- D.P.R. 3.11.2000, n.396
Ufficio responsabile del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Ufficio Sportello del Cittadino – tel. 02.33509261/262/263/257 – e-mail statocivile@comune.settimomilanese.mi.it
Modulistica, atti e documenti da allegare
Chi effettua la dichiarazione deve presentare un documento di riconoscimento in corso di validità e l’ATTESTAZIONE DI NASCITA rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto. Nel caso in cui la puerpera non sia stata assistita deve produrre una dichiarazione sostitutiva di avvenuta nascita.
Nel caso di figlio riconosciuto precedentemente alla nascita il dichiarante/i dichiaranti deve/dovono portare il certificato medico attestante l’esatta indicazione della settimana di gestazione.
Link di accesso al servizio on line
Non è disponibile né prevista l’implementazione di un servizio on-line per questo procedimento
Termine del procedimento
La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto sopra hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.
Dichiarazione tardiva.
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l’ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.
Tempi della qualità
Nascita dichiarata direttamente all’ufficio di Stato Civile: l’aggiornamento dei registri degli atti di stato civile è immediato; l’aggiornamento della banca dati dell’anagrafe avviene entro 15 giorni Nascita in Ospedale o altro Comune di nascita: l’aggiornamento dei registri degli atti di stato civile e della banca dati dell’anagrafe avviene entro 25 giorni .Nascita all’estero: l’aggiornamento dei registri degli atti di stato civile e della banca dati dell’anagrafe avviene entro 30 giorni .
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Fabrizio Brambilla – Segretario generale– tel. 02-33509.206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it