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P08 -PS-Attività commercio cose antiche/usate con/senza valore artistico/storico-rev.5-7.5.18

IL PRESENTE PROCEDIMENTO E’ PUBBLICATO UNICAMENTE PER FORNIRE INFORMAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE, PERTANTO NON CONTIENE I DATI DI CUI ALL’ART.35 DEL DLGS 33/2013 E SMI

 

La vendita al dettaglio di cose antiche o usate doveva rispettare il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza: l’art. 126 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.  n. 773/31 stabiliva infatti che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (oggi il SUAP comunale), che ne rilascia una presa d’atto.

L’art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall’art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

 

L’abolizione indicata non ha riguardato il successivo art. 128 del TULPS riferito all’obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere e da tale situazione si sono generati dubbi relativi alla sussistenza di tale adempimento. In un primo momento il Ministero dell’Interno, con parere del 2 marzo 2017, propendeva per la tesi per cui l’abrogazione dell’art. 126 del TULPS determinasse implicitamente anche il venir meno dell’obbligo di tenuta del registro nell’ottica della semplificazione dei regimi amministrativi. Con la circolare del 21 marzo 2018 il Ministero dell’Interno ha messo in evidenza l’esigenza di tracciabilità delle transazioni per particolari tipologie di prodotti e ha acquisito un parere del Consiglio di Stato. Quest’ultimo si è espresso pronunciandosi che l’abrogazione si debba considerare solo per l’art. 126 senza ripercussione sul successivo art. 128.

Pertanto coloro che esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur legittimati ad avviare l’attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, sono comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dall’art. 128 del TULPS.

Circolare Ministero Interno 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21/03/2018

 

Il presente procedimento rimane aperto come riferimento storico a procedimenti non più disponibili sul portale www.impresainungiorno.gov.it perchè non più previsti per legge.

    giovedì 7, Giugno 2018