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P08 -AT- Foresterie lombarde / Locande – rev. 2 del 27.4.2022

Descrizione

Sono foresterie lombarde le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale in non più di sei camere e quattordici posti letto da chi fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati, nel rispetto del regolamento CE 852/2004 (sull’igiene degli alimenti).

Sono locande le strutture ricettive complementari all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere con un massimo di quattordici posti letto.

Requisiti soggettivi

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
  • assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)

Requisiti oggettivi

Requisiti minimi foresterie lombarde

Requisiti minimi locande

 

Normativa

  • L.R. 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i.– Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.
  • R.R. 5 agosto 2016, n.7– Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n.27.
  • D.g.r. 16 gennaio 2017 – n. X/6117 – Approvazione contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere.

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per aprire o modificare l’attività di foresteria lombarda occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Foresterie lombarde
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

Per aprire o modificare  l’attività di locanda occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Locande
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

 

Modalità di pagamento

Per aprire o modificare l’esercizio dell’attività di foresteria lombarda / locanda occorre effettuare il versamento degli oneri ad ATS

Pagare l’autorità sanitaria competente (ATS)

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)

 

Note
Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • esporre in ogni camera e unità abitativa i prezzi massimi praticati
  • dare alloggio esclusivamente a persone munite di documento di riconoscimento
  • compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle proprie generalità
  • comunicare all’autorità di pubblica sicurezza entro ventiquattr’ore dal loro arrivo, le generalità di tutte le persone alloggiate
  • esporre apposito contrassegno definito dalla Giunta Regionale, all’esterno della struttura

 

Termine del procedimento

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

 

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

    martedì 22, Ottobre 2024