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P08 -AT- Bed and breakfast- Rev. 11 del 27.4.2022

Descrizione

Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo alloggio e prima colazione.
Il servizio dovrà essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
L’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Requisiti soggettivi

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
  • assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)

Requisiti oggettivi

Requisiti minimi bed & breakfast

 

Normativa

  • L.R. 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i.– Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.
  • R.R. 5 agosto 2016, n.7– Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n.27.
  • D.g.r. 16 gennaio 2017 – n. X/6117 – Approvazione contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere.

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per aprire o modificare l’attività di bed and breakfast occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Bed & Breakfast
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

 

Modalità di pagamento

Per aprire o modificare l’esercizio dell’attività di B&B occorre effettuare il versamento degli oneri ad ATS

Pagare l’autorità sanitaria competente (ATS)

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)

 

Note
Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • le tariffe devono essere comunicate alla Città metropolitana di Milano competente
  • il responsabile è tenuto a registrare le presenze e comunicarle all’autorità di pubblica sicurezza
  • il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti
  • l’attività deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell’attività deve essere comunicato preventivamente alla Città metropolitana di Milano
  • esporre apposito contrassegno definito dalla Giunta Regionale, all’esterno della struttura

 

 

Termine del procedimento

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

 

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Fabrizio Brambilla – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

 

    martedì 18, Giugno 2024