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Spesa nel Comune

A seguito del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza svoltosi questa mattina in Prefettura riportiamo quanto deciso, che sostituisce il comunicato da noi pubblicato questa mattina:

Con l’adozione dell’ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo scorso e dell’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22/03/2020, il cui contenuto è stato poi recepito nel DPCM 22 marzo, sono state introdotte ulteriori limitazioni alla possibilità di spostamento per le persone fisiche e, in particolare, è stato previsto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.”

Al contempo, lo stesso Governo ha precisato, nelle faq pubblicate sul sito istituzionale che “Non è obbligatorio fare la spesa nel proprio Comune, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all’interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all’entrata, all’uscita e all’interno dei punti vendita. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.”

Analoghe precisazioni sono state fornite anche con riferimento alla possibilità di assistere anziani non autosufficienti ovvero per il regime da applicare a genitori separati o divorziati per la cura dei figli.

Si rinvia pertanto alle FAQ governative http://www.governo.it/…/decreto-iorestoacasa-domande-…/14278 e si raccomanda in ogni caso l’applicazione delle norme vigenti in materia di rispetto delle distanze interpersonali e di divieto di assembramenti.

Prefettura di Milano

Informazioni su questo sito web
Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, dell’Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno e del Dpcm 22 marzo 2020.