Divieto accensione falò
Regione Lombardia chiarisce che non possono essere autorizzate o effettuate accensioni di falò in occasione di ricorrenza della tradizione (es. Falò di Sant’Antonio), pertanto con revoca n. 4 del 15/1/2024 e diversamente da quanto riportato nel procedimento “P13 – vorrei autorizzazione accensione falò/fuochi per feste attinenti la tradizione popolare lombarda” non potranno essere rilasciate autorizzazioni.
Di seguito la comunicazione
“…. a riscontro della richiesta di chiarimento, si richiama il quadro normativo e regolamentare nazionale relativo alla disciplina delle combustioni all’aperto (T.U.A. – d.lgs n. 152/06 e s.m.i.) che, in base alla lettura combinata della sezione relativa ai rifiuti e in particolare degli artt. 182 (Smaltimento dei rifiuti), 184 (classificazione), 185 (Esclusioni dall’ambito di applicazione), 255 (Abbandono di rifiuti), 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 256-bis (Combustione illecita di rifiuti), vieta in generale lo smaltimento tramite fuoco di ogni materiale classificato come rifiuto, compresi i residui e sfalci di potatura, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il T.U.A. non prevede deroghe dalla disciplina rifiuti per “usi e tradizioni” e pertanto i falò rituali rientrano nei divieti generali.
La disciplina regionale, inoltre, è intervenuta specificamente con la delibera n. 7095/17 prevedendo il divieto di combustione all’aperto anche dei residui vegetali in piccoli cumuli dal 1° ottobre al 31 marzo, periodo in cui tradizionalmente sono programmati i falò rituali.
Inoltre, la delibera n. 2055/2019 è intervenuta sistematizzando i divieti e le limitazioni a tutela della qualità dell’aria prevedendo la disapplicazione di tutti i provvedimenti assunti in precedenza in materia. In particolare, ha disposto la disapplicazione, a far data dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni previste dalla DGR n. 7635/08, così come era stata integrata, nello specifico, dalla DGR n. 2820/2011.
Pertanto, dal 1° gennaio 2020 la DGR n. 2820/2011, non è più applicabile.
Inoltre, in aggiunta alle misure permanenti, da ultimo la DGR n. 1008/2023 (Allegato 3) ha regolamentato – nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo – l’attivazione di misure temporanee durante i periodi di accumulo persistente degli inquinanti, prevedendo espressamente il divieto di qualsiasi combustione all’aperto, falò rituali compresi.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di escludere il supporto normativo alla possibilità, da parte delle Amministrazioni Comunali di rilasciare autorizzazioni per i falò tradizionali e in generale per le combustioni all’aperto, anche solo relativamente a residui vegetali, in particolare nei periodi invernali.”
Per ulteriori precisazioni in merito alle combustioni all’aperto e ai falò rituali consultare il sito istituzionale regionale all’interno della sezione specifica delle FAQ (risposte alle domande frequenti) riportate in allegato alla pagina: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria
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