Le Sezioni Primavera sono un servizio educativo per le bambine ed i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, previsto dall’articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, per favorire un’effettiva continuità del Percorso educativo avviato nell’Asilo nido e destinato a proseguire nella Scuola dell’infanzia.
Possono attivare le Sezioni Primavera le Scuole dell’infanzia statali e paritarie o i Nidi di infanzia gestiti direttamente dal Comune o da Soggetti in regolare esercizio, accreditati o convenzionati con i Comuni, che abbiano presentato un progetto all’Ufficio scolastico Regionale e abbiano ottenuto il parere preventivo e vincolante da parte del Comune in merito all’agibilità, la funzionalità e la sicurezza dei locali, tali da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.
Il Progetto Educativo dovrà contenere gli elementi educativo-didattici del servizio, definiti in coerenza con le Linee pedagogiche per il Sistema integrato zerosei anni del Ministero dell’Istruzione e del merito. Al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, tali progetti devono rispondere ai seguenti criteri generali nel rispetto, comunque, della specifica normativa regionale:
a) presenza di locali e spazi idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);
b) allestimento degli spazi con arredi, materiali in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
c) specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale, al fine di rispondere a criteri di qualità pedagogica, flessibilità e rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.
d) un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere;
e) rapporto numerico educatori-bambini che, nel rispetto delle leggi regionali, sia non superiore a 1:10;
f) una dimensione contenuta del gruppo “omogeneo” di età, che può variare tra i 10 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato.
Il possesso di tali criteri è condizione essenziale per l’autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico.
Il Comune è riconosciuto come soggetto “regolatore” della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale, e procede sia all’avvio di nuove sezioni, sia alla conferma delle sezioni funzionanti sulla base della sussistenza dei requisiti essenziali, attraverso il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento secondo quanto previsto dal punto 6 dell’accordo della Conferenza Unificata Repertorio atti n. 44/CU del 14 giugno 2007.
Il soggetto gestore dovrà presentare la richiesta di autorizzazione al funzionamento all’Ufficio Istruzione del Comune di Settimo Milanese inviando tramite PEC la domanda di istituzione della sezione Primavera (4-IS-03) unitamente a tutti i documenti richiesti. Ad ogni inizio di anno scolastico il gestore dovrà, altresì, presentare allo stesso Ufficio, la domanda di rinnovo di autorizzazione per la medesima sezione (4-IS-04)