Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.
A tutti i cittadini di Settimo Milanese
Per manifestazioni temporanee si intendono tutti quegli eventi a carattere temporaneo (feste, fiere, riunioni, mostre, congressi, concerti, manifestazioni sportive, culturali, ecc.) organizzati da soggetti pubblici o privati, su area pubblica o privata, che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precise e nelle quali si può svolgere, con funzione esclusivamente complementare, anche attività commerciale di vendita e/o somministrazione. L’art. 41 del D.L. 09/02/2012 n. 5, convertito dalla L. 04/04/2012 n. 35, prevede che per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di manifestazioni temporanee non è necessario il possesso dei requisiti professionali.
Prerequisiti
Requisiti soggettivi:
Requisiti oggettivi:
In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso occorre il parere di agibilità ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931 rilasciato, a seguito di sopralluogo, dalla Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931.
Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R n. 311/2001 non occorre la verifica di agibilità per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente (sagre, feste di piazza ecc.) per i quali la Commissione Comunale di Vigilanza abbia già concesso l’agibilità in data non inferiore a due anni.
Per manifestazioni in luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, pur in presenza di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, la manifestazione verrà autorizzata dal Comune ferma restando la necessità delle certificazioni di idoneità statica delle strutture allestite e di dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.
Territorio comunale
Per ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee occorre presentare, almeno 60 giorni prima dell’evento, apposita domanda utilizzando il modulo allegato, completo della documentazione richiesta.
In presenza di attività di somministrazione durante la manifestazione, occorre presentare anche la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Operatori commerciali su area pubblica:
Il richiedente, qualora siano presenti nella manifestazione operatori commerciali di area pubblica, deve fornirne l’elenco, compilando la sezione 6 del modello. Resta inteso che questi ultimi devono possedere autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed essere in regola con la normativa regionale vigente.
Operatori di spettacolo viaggiante:
Il richiedente, qualora siano presenti nella manifestazione operatori di spettacolo viaggiante dovrà indicare nella domanda l’eventuale presenza e questi ultimi dovranno presentare apposita domanda, in marca da bollo da € 16,00, di autorizzazione all’installazione di attrazione di spettacolo viaggiante completa di:
Fuochi d’artificio:
Con fuochi aerei si intendono quella tipologia di artifici destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota che, per l’articolo 3 circolare Ministero dell’Interno N. 559/C.25055.XV.A.MASS del 11/01/2001, è più di mt. 20 e nella realtà si arriva ad una proiezione verticale di 100-120 mt
Con fuochi a terra si intendono quella tipologia di artifici destinati a funzionare a livello del suolo i cui effetti si possono propagare fino ad una altezza da terra limitata nel massimo a 20 mt (articolo 3 circolare Ministero dell’Interno N. 559/C.25055.XV.A.MASS del 11/01/2001)
Qualora l’organizzatore della manifestazione preveda questa forma di intrattenimento dovrà indicare nella domanda tale tipo di attività e il fochino o pirotecnico contattato dall’organizzatore dovrà presentare apposita domanda al Sindaco, in marca da bollo da € 16,00, almeno 60 giorni prima dell’evento allegando documenti e specificando le condizioni operative dei lanci tramite:
Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione temporanea
TEMPI DI LEGGE PER IL RILASCIO: non espressamente indicata nella normativa di riferimento
TEMPI DI QUALITA’ PER IL RILASCIO: la comunicazione della concessione del patrocinio, ovvero del diniego, da parte della Giunta Comunale sarà trasmessa al richiedente nei seguenti termini:
Ultimo aggiornamento: 10/03/2025, 12:03