La cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato. E’ una posizione soggettiva, dà agli stranieri gli stessi diritti e doveri civili e politici dei cittadini italiani.
A tutti i cittadini stranieri residenti a Settimo Milanese
Per nascita
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni può essere concessa:
È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente Legge.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali disposizioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino italiano:
Per matrimonio con cittadino italiano
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi
Per residenza in Italia
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.
(**) Ai sensi dell’art. 33 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito in Legge n. 98/2013) l’interessato può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione in quanto non sono imputabili all’interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione
Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali
Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Tutto il territorio di Settimo Milanese
Nel sito http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza , è possibile consultare la normativa vigente per la presentazione delle richieste di cittadinanza da parte di cittadini stranieri coniugati con italiani e di cittadini stranieri residenti in Italia. Le domande vanno presentate in Prefettura (C.so Monforte, 31 – Milano). Se si risiede all’estero, si deve presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare.
Dal 3 giugno 2013 il Decreto di concessione viene notificato all’interessato da parte del Comune di residenza.
Dopo la notifica l’interessato deve richiedere in Comune il giuramento dinanzi al Sindaco utilizzando l’apposito modello 6-SD-50
Per la trascrizione dell’atto di nascita a seguito conferimento di cittadinanza italiana occorre utilizzare l’apposito modello 6-SD-53
In caso di richiesta a seguito raggiungimento della maggiore età (ed entro il compimento dei 19 anni) per nascita in Italia e residenza in Italia ininterrotta dalla nascita, compilare richiesta 6-SD-68
Per le domande di cittadinanza da presentare al Ministero dell’Interno utilizzare la procedura informatica messa a punto dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.
Il richiedente dovrà registrarsi sul portale dedicato alla procedura https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Cittadinanza Italiana
Il procedimento è di competenza del Ministero dell’Interno (ad esclusione di riconoscimento di cittadinanza a seguito di Leggi Speciali la cui domanda può essere presentata in Comune)
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato dinanzi al Sindaco.
Non sono previsti costi.
Il giorno dopo il giuramento dinanzi al Sindaco si diventa cittadini italiani. Deve quindi essere rifatta la carta d'identità.
Ultimo aggiornamento: 05/03/2025, 15:21