La legge riconosce l’istituto giuridico della convivenza di fatto e stabilisce i criteri per poter accogliere la dichiarazione da parte dei cittadini interessati, che possono essere etero o omoaffettivi.
A tutti i cittadini residenti che ne fanno richiesta.
La convivenza di fatto si fonda sulla dichiarazione di un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; possono presentare la domanda di convivenza di fatto anche coppie che vivono all’interno di una famiglia più allargata, per esempio con figli minori o altre persone presenti nello stesso stato di famiglia.
Il contratto di convivenza si risolve per:
I diritti ed i doveri dei conviventi di fatto sono elencati nella Legge n. 76/2016, art. 1 (da comma 36)
In base alla stessa i conviventi di fatto:
Rivolgersi allo Sportello del Cittadino negli orari di apertura al pubblico.
Utilizzare l’apposito modello 6-SD-91
I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare unitamente alla dichiarazione un’attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L’attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura.
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici; 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti
Tempi della qualità
Immediata la registrazione in anagrafe; 35 giorni per la verifica dei requisiti.
I richiedenti devono avere i seguenti requisiti:
E' possibile prenotare un appuntamento o presentarsi direttamente allo Sportello del Cittadino negli orari di apertura del Servizio.