A tutti gli utenti della strada.
Il pagamento della somma indicata sul verbale di accertamento di violazione (somma che varia a seconda dell’infrazione commessa) può essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
Ricorsi ai verbali del CdS
(Artt. 203 e 204 bis C.d.S.)
Alcune notizie utili
Ricorso al Prefetto
(Art. 203 C.d.S.)
Il ricorso, scritto su carta semplice, deve essere indirizzato al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione (per il Comune di Settimo Milanese è il Prefetto di Milano, Corso Monforte, 31, 20122 – Milano, Centralino: 0277581 ) – http://www.prefettura.it/milano/multidip/index.htm
Può essere presentata a mano o con lettera raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale di partenza):
Alcuni suggerimenti
Se il ricorso al Prefetto viene presentato alla Polizia Locale è necessario specificare che il ricorso è rivolto al Prefetto in modo che l’ufficio ricevente lo inoltri al destinatario. Non possono essere considerati ricorsi scritti rivolti ad altre figure (es. al Sindaco, al Comandante della Polizia Locale ecc…); Al ricorso è opportuno allegare il verbale cui ci si oppone. Si possono allegare inoltre tutti quegli atti che si ritengono utili al ricorso stesso; Non essendo previsto il dibattimento, il ricorrente può chiedere di essere sentito per eventuali dichiarazioni; Se il Prefetto rigetta il ricorso, emette una Ordinanza in cui motiva il rigetto e specifica la sanzione da pagare. Tale ordinanza viene notificata al ricorrente; Il ricorrente che ha visto rigettato il suo ricorso al Prefetto, può opporsi all’ordinanza davanti al Giudice di Pace con le stesse modalità indicate per i ricorsi.
Ricorso al Giudice di Pace
(Art. 204/bis C.d.S.)
Per le sanzioni elevate nel Comune di Settimo Milanese la competenza territoriale è MILANO, Via Francesco Sforza,23, 20122 Milano tel. 02 773901.
Il ricorso al Giudice di Pace, può essere presentato anche senza l’assistenza di un legale:
Ogni altra informazione su questo giudizio potrà essere richiesta alla cancelleria del Giudice di Pace al seguente link:
https://gdp.giustizia.it/
Alcuni suggerimenti
Al ricorso è opportuno allegare il verbale cui ci si oppone. Si possono allegare inoltre tutti quegli atti che si ritengono utili al ricorso stesso;
Il ricorso al Giudice di Pace implica la fissazione di un’ udienza cui il ricorrente (o suo delegato) devono presenziare;
Può essere chiesta, nel ricorso, l’audizione di testimoni;
Dal 01.01.2010 per presentare ricorso al Giudice di pace è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30 dello stesso D.P.R. (vedi dettagli sul sito del Giudice di Pace).
Altri tipi di ricorso
Ricorso al Giudice di Pace (avverso a una ordinanza di ingiunzione)
(Art. 205 C.d.S.)
Ai sensi dell’art. 205 del Codice della Strada (per le violazioni a questo) e dell’art.22 della Legge n.689/’81, è ammessa opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione avanti il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla data di notificazione.
Solo per determinate materie (Art.22/bis L.689/’81), l’opposizione deve essere presentata al Tribunale del luogo della commessa violazione (è indicato sull’ordinanza ingiunzione).
L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. La sentenza del Giudice di Pace o del Tribunale sono appellabili rispettivamente al Tribunale in composizione monocratica e alla Corte d’Appello del luogo della commessa violazione; è successivamente ammesso ricorso in Cassazione. Il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione, non sospende l’esecuzione del provvedimento (e quindi il pagamento), salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente.
Ricorso avverso a verbale di infrazione a leggi e regolamenti.
I ricorsi avverso a verbali di leggi e regolamenti devono essere proposti entro 30 giorni all’autorità indicata di volta in volta sul verbale. Le modalità di presentazione sono indicate in dettaglio a tergo del verbale.
Il pagamento della somma indicata sul verbale o sul preavviso di accertamento di violazione può essere effettuato:
In caso di difficoltà economica (documentabile) è possibile richiedere che il pagamento venga dilazionato in più rate (non per cartelle esattoriali: in tal caso la richiesta deve essere presentata al concessionario che ha emesso la cartella esattoriale).
Il Sindaco, se riterrà valida la motivazione addotta, autorizzerà la rateizzazione del pagamento.
E' necessario utilizzare il modello 5-PM-07.
La ricevuta di avvenuto pagamento, da conservarsi per cinque anni.
In caso rateizzazione, se la domanda verrà autorizzata, lettera con le scadenze di pagamento.
In caso di richiesta di rateizzazione al cittadino viene data risposta entro trenta giorni dalla domanda.