AREA
Cessione a fini solidaristici
Le attività di cessione a fini solidaristici hanno come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a Enti non commerciali o Associazioni
Descrizione
P11 – rev. 1 del 12/3/2025
Si definiscono cessioni a fini solidaristici tutte quelle attività occasionali effettuate da enti non commerciali che, direttamente tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico merci quali fiori, piante, frutti od altri generi, alimentari e non, in cambio di offerta libera (anche predeterminata nell’importo minimo) su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico.
Caratteristica fondamentale richiesta per questi tipi di cessioni è che debbano avere come scopo principale la beneficenza ed il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
Come fare
Per iniziative che si svolgono su aree pubbliche o suolo privato in disponibilità pubblica
L’ente organizzatore deve presentare almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, una domanda di concessione di suolo pubblico
Per iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico
L’ente organizzatore deve presentare al Comune, almeno 15 giorni prima dell’iniziativa, una comunicazione di svolgimento della cessione
Cosa serve
Per iniziative che si svolgono su aree pubbliche o suolo privato in disponibilità pubblica
L’ente organizzatore deve presentare la domanda di concessione di suolo pubblico utilizzando il mod. 5-PM-28 domanda occupazione per fini solidaristici
Per iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico
L’ente organizzatore deve presentare la comunicazione di svolgimento della cessione utilizzando il mod. 5-PM-27 comunicazione per fini solidaristici corredata da eventuale consenso scritto del proprietario dell’area.
Cosa si ottiene
Per iniziative che si svolgono su aree pubbliche o suolo privato in disponibilità pubblica
- l'autorizzazione, se il procedimento amministrativo si conclude positivamente
- il diniego, se il procedimento amministrativo si conclude negativamente con comunicazione dei motivi ostativi
Per iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico
- se il procedimento amministrativo si conclude positivamente, non viene emesso provvedimento
- per iniziative non conformi: comunicazione dei motivi ostativi
Tempi e scadenze
Per iniziative che si svolgono su aree pubbliche o suolo privato in disponibilità pubblica
- per iniziative conformi: rilascio concessione in 30 giorni dal ricevimento della domanda;
- per iniziative non conformi: diniego con comunicazione dei motivi ostativi almeno 5 giorni prima della data dell’inizio dell’attività.
Per iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico
- per iniziative conformi: l’ufficio non rilascia alcun provvedimento e l’iniziativa può essere svolta;
- il diniego, se il procedimento amministrativo si conclude negativamente con comunicazione dei motivi ostativi
Per iniziative che si svolgono su aree pubbliche o suolo privato in disponibilità pubblica
- per iniziative conformi: rilascio concessione in 28 giorni dal ricevimento della domanda.
Accedi al servizio
Documenti
Formato PDF (0.22 MB)
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabileUFFICIO
- Tel:
- 02.33509329
- Tel:
- 02.335091 - scelta 8
TELEFONO
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