P08 – Vidimazione e autovidimazione dei registri e tariffari – rev. 3 del _________

Servizio attivo

Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 obbligano a tenere registri e tariffari.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni, quindi al SUAP (articolo 163, comma 2, lettera “d” del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112). Tra essi ci sono:

  • il registro degli affari giornalieri per agenzie di affari
  • il registro dei beni in conto deposito per i beni usati, delle agenzie di affari (compreso il registro carico-scarico degli autoveicoli in deposito)
  • il registro degli zuccheri
  • il registro entrata e uscita delle sostanze stupefacenti
  • il registro delle cose antiche o usate.

I registri possono essere vidimati dal Comune, previa richiesta e presentazione dell’originale dello stesso, oppure la ditta può procedere all’autovidimazione. La validità dell’autovidimazione è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’Interno (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015)

Registro stupefacenti

I registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dall’articolo 60 e quelli previsti dall’articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309.

Nel primo caso parliamo di obbligo della tenuta da parte di: responsabili di farmacie pubbliche e ospedaliere, responsabili aziende sanitarie, grossisti di farmaci e devono essere vidimati e firmati dall’ATS (ex ASL).

Nel secondo caso parliamo di obbligo della tenuta da parte di: medici, veterinari, direttori sanitari senza unità operativa di farmacia e devono essere vidimati e firmati dall’autorità sanitaria competente, quindi dal Sindaco (Circolare Ministeriale 28/11/2010, n. 0021123 e Circolare Regionale 04/03/2011, n. H1.2011.0007063).

 

Sostanze zuccherine

I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio anche in soluzione, sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico.
Anche gli utilizzatori dei prodotti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, dove devono annotare giornalmente i quantitativi di sostanze zuccherine usate (articolo 28 della Legge 20/02/2006, n. 82).

Non sono obbligati a tenere il registro:

  • i commercianti al dettaglio
  • gli utilizzatori che somministrano al pubblico
  • chi produce alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione
  • chi possiede un registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall’ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

Come fare

Per richiedere la vidimazione o comunicare l’autovidimazione dei registri occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it

Cosa serve

Per le attività commerciali:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Commercio > Commercio al dettaglio in area privata > Attività correlate > Commercio di cose antiche o usate > Avvio, gestione, cessazione attività > Vidimazione Registri
  • Selezionare la scelta desiderata (“Richiesta di vidimazione registro o tariffario” oppure “Comunicazione di Autovidimazione registro o tariffario”) e poi cliccare il tasto “conferma”

Per il commercio di oggetti preziosi:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Commercio > Commercio al dettaglio in area privata > Attività correlate > Commercio di oggetti preziosi > Avvio, gestione, cessazione attività > Vidimazione Registri
  • Selezionare la scelta desiderata (“Richiesta di vidimazione registro o tariffario” oppure “Comunicazione di Autovidimazione registro o tariffario”) e poi cliccare il tasto “conferma”

Per le agenzie d’affari:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Attività di servizio > Agenzie > Agenzia d’affari > Altre Esigenze connesse con l’esercizio dell’attività > Vidimazione Registri
  • Selezionare la scelta desiderata (“Richiesta di vidimazione registro o tariffario” oppure “Comunicazione di Autovidimazione registro o tariffario”) e poi cliccare il tasto “conferma”

Per registri sostanze stupefacenti e sostanze zuccherine:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Edilizia, Ambiente, Altri Adempimenti> Altre Esigenze connesse con l’esercizio dell’attività > Vidimazione Registri
  • Selezionare la scelta desiderata (“Richiesta di vidimazione registro o tariffario” oppure “Comunicazione di Autovidimazione registro o tariffario”) e poi cliccare il tasto “conferma”

Cosa si ottiene

In caso di richiesta la vidimazione del registro o del tariffario

Tempi e scadenze

Termine del procedimento:

Non espressamente indicato nella normativa di riferimento

In caso di richiesta di vidimazione registro o tariffario: entro 15 giorni dalla data di ricevimento del registro.

Accedi al servizio

portale www.impresainungiorno.gov.it

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5

Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.

Documenti

Ulteriori informazioni

La Circolare ministeriale 10/02/2006, n. 557/PAS.12501.10100  chiarisce che i registri elencati non sono compresi tra quelli del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2215 , né tra quelli relativi alla tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1982, n. 642, art. 16.

L’Agenzia delle Entrate afferma inoltre che i registri descritti dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 35 e 55 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“, non sono soggetti a nessuna imposta quando sono vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 06/03/2025, 17:41

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