Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 obbligano a tenere registri e tariffari.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni, quindi al SUAP (articolo 163, comma 2, lettera “d” del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112). Tra essi ci sono:
I registri possono essere vidimati dal Comune, previa richiesta e presentazione dell’originale dello stesso, oppure la ditta può procedere all’autovidimazione. La validità dell’autovidimazione è stata riconosciuta anche dal Ministero dell’Interno (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015)
Registro stupefacenti
I registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dall’articolo 60 e quelli previsti dall’articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309.
Nel primo caso parliamo di obbligo della tenuta da parte di: responsabili di farmacie pubbliche e ospedaliere, responsabili aziende sanitarie, grossisti di farmaci e devono essere vidimati e firmati dall’ATS (ex ASL).
Nel secondo caso parliamo di obbligo della tenuta da parte di: medici, veterinari, direttori sanitari senza unità operativa di farmacia e devono essere vidimati e firmati dall’autorità sanitaria competente, quindi dal Sindaco (Circolare Ministeriale 28/11/2010, n. 0021123 e Circolare Regionale 04/03/2011, n. H1.2011.0007063).
Sostanze zuccherine
I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio anche in soluzione, sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico.
Anche gli utilizzatori dei prodotti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, dove devono annotare giornalmente i quantitativi di sostanze zuccherine usate (articolo 28 della Legge 20/02/2006, n. 82).
Non sono obbligati a tenere il registro:
Per richiedere la vidimazione o comunicare l’autovidimazione dei registri occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Per le attività commerciali:
Per il commercio di oggetti preziosi:
Per le agenzie d’affari:
Per registri sostanze stupefacenti e sostanze zuccherine:
In caso di richiesta la vidimazione del registro o del tariffario
Termine del procedimento:
Non espressamente indicato nella normativa di riferimento
In caso di richiesta di vidimazione registro o tariffario: entro 15 giorni dalla data di ricevimento del registro.
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5
Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.
La Circolare ministeriale 10/02/2006, n. 557/PAS.12501.10100 chiarisce che i registri elencati non sono compresi tra quelli del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2215 , né tra quelli relativi alla tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1982, n. 642, art. 16.
L’Agenzia delle Entrate afferma inoltre che i registri descritti dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 35 e 55 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“, non sono soggetti a nessuna imposta quando sono vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza.