Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Si tratta di attività di produzione, importazione, distribuzione, gestione, anche in forma indiretta, ed installazione sul territorio nazionale di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Sono gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici disciplinati dall’articolo 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773/1931.
Ai sensi del comma 6 si considerano idonei gli apparecchi:
Ai sensi del comma 7 si considerano idonei gli apparecchi e congegni:
Tutto ciò premesso, si ricorda comunque che l’installazione degli apparecchi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2014, n. X/1274 “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d‘azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”).
Per avvio o gestione dell’attività occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Termine del procedimento
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Requisiti soggettivi
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.
Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.