P08 -PS- Attività commercio cose antiche/usate con/senza valore artistico/storico – rev. 6 del _________

Servizio attivo

IL PRESENTE PROCEDIMENTO E’ PUBBLICATO UNICAMENTE PER FORNIRE INFORMAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE, PERTANTO NON CONTIENE I DATI DI CUI ALL’ART.35 DEL DLGS 33/2013 E SMI


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

La vendita al dettaglio di cose antiche o usate doveva rispettare il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza: l’art. 126 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.  n. 773/31 stabiliva infatti che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (oggi il SUAP comunale), che ne rilascia una presa d’atto.

L’art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall’art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

L’abolizione indicata non ha riguardato il successivo art. 128 del TULPS riferito all’obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere e da tale situazione si sono generati dubbi relativi alla sussistenza di tale adempimento. In un primo momento il Ministero dell’Interno, con parere del 2 marzo 2017, propendeva per la tesi per cui l’abrogazione dell’art. 126 del TULPS determinasse implicitamente anche il venir meno dell’obbligo di tenuta del registro nell’ottica della semplificazione dei regimi amministrativi. Con la circolare del 21 marzo 2018 il Ministero dell’Interno ha messo in evidenza l’esigenza di tracciabilità delle transazioni per particolari tipologie di prodotti e ha acquisito un parere del Consiglio di Stato. Quest’ultimo si è espresso pronunciandosi che l’abrogazione si debba considerare solo per l’art. 126 senza ripercussione sul successivo art. 128.

Pertanto coloro che esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur legittimati ad avviare l’attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, sono comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dall’art. 128 del TULPS.

Circolare Ministero Interno 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21/03/2018

 

Il presente procedimento rimane aperto come riferimento storico a procedimenti non più disponibili sul portale www.impresainungiorno.gov.it perchè non più previsti per legge.

Come fare

Solo per il commercio di oggetti preziosi e per l'usato di pregio occorre la licenza della Questura.

Cosa serve

La vendita di cose antiche o usate può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività di vendita e commercio o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).

L'attività di vendita e commercio di cose antiche e usate (anche effettuata da privati e non a scopo di lucro) è liberamente esercitabile e pertanto non è soggetta ad alcun regime abilitativo (segnalazione certificata di inizio attività, autorizzazione, comunicazione o altro).

Solo per il commercio di oggetti preziosi e per l'usato di pregio occorre la licenza della Questura.

Cosa si ottiene

Per il commercio di oggetti preziosi e per l'usato di pregio la licenza della Questura.

Tempi e scadenze

Per tempistiche si veda il sito della Questura

Accedi al servizio

Non è possibile consegnare materialmente le comunicazioni e le dichiarazioni in materia di commercio di oggetti preziosi presso l’Ufficio licenze o presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza competente

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 07/03/2025, 14:22

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