P08 -CF- Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionale, di liquidazione) – rev. 8 del __________

Servizio attivo

Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.


A chi è rivolto

Agli operatori economici di un’attività commerciale

Descrizione

Vendite di fine stagione (saldi) 

Le vendite di fine stagione sono effettuate per vendere prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo.  Possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni ciascuno, determinati dalla Giunta Regionale, sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei Commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei Consumatori.
La Giunta Regionale ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione nel modo seguente:

  • per i saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania di ogni anno
  • per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio

Vendite promozionali

Nelle vendite promozionali si applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di uno, più o tutti o prodotti della gamma merceologica per un periodo di tempo limitato.

Le vendite promozionali dei prodotti stagionali e di moda non possono essere effettuate nel periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette a queste limitazioni (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 116).

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:

  • cessazione dell’attività: si possono effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima 13 settimane. Il titolare dell’attività non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali per un periodo di sei mesi successivi alla cessazione dell’attività per la quale è stata effettuata la vendita di liquidazione.
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d’azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima 13 settimane.
  • trasferimento dell’azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima 13 settimane.
  • trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima di sei settimane. Al termine della vendita di liquidazione l’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque, per un minimo di sette giorni. Non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (saldi).

Come fare

Vendite Promozionali: per effettuare una vendita promozionale non occorre presentare alcuna comunicazione al Comune.

Saldi di fine stagione: per l’esercizio di tale forma di vendita straordinaria non occorre presentare alcuna comunicazione al Comune.

Vendite di Liquidazione: per effettuare una vendita di liquidazione occorre presentare comunicazione attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it

Cosa serve

Si accede al portale attraverso il seguente link:http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema

  • Selezionare il settore di attività: Commercio > Commercio al Dettaglio in area Privata > Vendite Straordinarie
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

 

 

Cosa si ottiene

La presentazione della comunicazione almeno 15 giorni prima della data di inizio, da titolo a procedere alla vendita di liquidazione.

Tempi e scadenze

Non esplicitato nella Legge Regionale n. 6/2010.

Quanto costa

La presentazione della comunicazione non prevede alcun pagamento

Accedi al servizio

portale www.impresainungiorno.gov.it

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.

Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.

Ulteriori informazioni

In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo di indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso effettuato, espresso in percentuale; è data facoltà di indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso. Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono indicare:

  • l’ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita;
  • la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
  • le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse.

Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata della vendita stessa. Dall’inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali o nelle pertinenze dell’esercizio di vendita, merci del genere di quello offerto in liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

Le comunicazioni relative a vendita di liquidazione per cessazione di attività devono recare l’indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’atto di rinuncia dell’autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita.

Nel caso di vendita di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale o per trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell’azienda, il titolare dell’attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o per la cessione in proprietà dell’azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento. É facoltà dell’esercente produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.
Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare l’indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita. Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali devono recare l’indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie (per le operazioni di rinnovo locali di minore entità quali, ad es. tinteggiatura, sostituzione arredi ecc. la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell’intervento). Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 07/03/2025, 14:37

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