Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.
L’attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare (limitatamente all’alimentazione umana) o entrambi.
Per l’apertura, il trasferimento di sede, la variazione del settore merceologico, l’ampliamento della superficie entro il limite dei 2500 mq o la riduzione, per il subingresso, la variazione dei soggetti titolari dei requisiti, l’affido in gestione di reparto occorre accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it
Qualora si trattasse di attività di vendita settore alimentare occorre presentare tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it” anche notifica ATS.
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un'autorizzazione.
L’autorizzazione di Media Struttura di Vendita rilasciata dall’ufficio include anche la verifica di ammissibilità urbanistica dell’intervento, sulla base delle disposizioni e degli obiettivi regionali adottati.
La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato un provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
In caso di apertura di Media Struttura di Vendita alimentare occorre pagare l'Autorità sanitaria competente.
Con nota prot. 99145 del 27/05/2024 ATS Milano Città Metropolitana ha comunicato che la tariffa relativa ai procedimenti da presentarsi mediante SCIA riferite a imprese alimentari (ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, laboratori, attività di vicinato, commercio di fitosanitari, ecc.) è di € 20,00 e non € 22,40 come indicato nella precedente nota prot. n. 61641 del 29/3/2024.
Resta invece invariata, quindi ferma a € 58,02, la tariffa per le SCIA riferite a tutte le attività NON alimentari (estetisti, parrucchieri, alberghi, attività ricettive, lavanderie, laboratori artigianali ecc.) come stabilito nel Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse, approvato con deliberazione n. 412 del 24/5/2024.
Si conferma che il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portatale PagoPa di ATS Città Metropolitana di Milano, raggiungibile al seguente link:
L’attestazione del pagamento dovrà essere unita alla SCIA.
Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)
Requisiti soggettivi:
Se l’attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante oppure ad un’altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all’attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5
Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.
La validità dell’autorizzazione è permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
La presentazione di una Comunicazione relativa ad una media struttura di vendita, invece, consente di iniziare subito l’attività.
Al momento della presentazione della Comunicazione tramite portale www.impresainungiorno.gov.it, l’utente riceve una RICEVUTA, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010.
Ultimo aggiornamento: 07/03/2025, 14:47