Sono definite case e appartamenti per vacanze (CAV) le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari (es. pulizie, accoglienza ospiti etc.) in unità abitative o parti di esse
Ai cittadini / imprenditori interessati ad avviare la struttura ricettiva non alberghiera CAV
Le case e appartamenti per vacanze (CAV) sono composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Per comunicare l’avvio, il subingresso, la variazione societaria di un’unità abitativa destinata a CAV occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
oppure
Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”
La presentazione della pratica al SUAP è finalizzata all'ottenimento del CIR (Codice identificativo regionale) e del CIN (Codice identificativo nazionale)
Per la Comunicazione, regime amministrativo semplificato previsto dall’art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 222/2016, i termini sono fissati in 30 gg.
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.
Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.
Ogni attivazione di un’unità abitativa CAV, così come la variazione in aumento anche solo di un’ulteriore unità abitativa aggiuntiva da parte del soggetto già titolare di una CAV, comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione di Inizio Attività.
Anche le CAV imprenditoriali sono tenute a presentare una Comunicazione per ogni unità abitativa, in luogo di comunicazioni cumulative.
Ai sensi del Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter, tutte le strutture ricettive alberghiera e non alberghiere, oltre a tutte le unità abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o di locazione breve ai sensi del Decreto legge (Stato Italiano) 24-04-2017, n. 50, art. 4 si devono dotare di un Codice identificativo nazionale (CIN).
Gli esercenti e i locatori sono tenuti a esporre il CIN all’esterno degli immobili usati per l’attività e a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.
Le disposizioni contenute al Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter sono applicabili dal 2 novembre 2024. A prescindere da questo termine legale, la banca dati è già attiva ed è possibile procedere.
L’acquisizione del CIN sarà effettivamente obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ ministeriali dedicate e pubblicate sul sito www.ministeroturismo.gov.it.
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni.
Attenzione: il CIN è obbligatorio e può essere richiesto solo se si è già in possesso nel CIR (Codice identificativo regionale). Le nuove strutture ricettive dovranno, pertanto, ottenere il CIR prima di procedere con la richiesta del CIN.
Per ulteriori informazioni, consulta l'informativa di Regione Lombardia.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono: