Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fornendo alloggio e prima colazione
Ai cittadini interessati ad aprire la struttura ricettiva non alberghiera di Bed and breakfast
Si possono utilizzare fino ad un massimo di quattro camere.
Il servizio dovrà essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
L’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Per aprire o modificare l’attività di bed and breakfast occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Per aprire o modificare l’esercizio dell’attività di B&B occorre effettuare il versamento degli oneri ad ATS
Con nota prot. 99145 del 27/05/2024 ATS Milano Città Metropolitana ha comunicato che la tariffa relativa ai procedimenti da presentarsi mediante SCIA riferite a imprese alimentari (ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, laboratori, attività di vicinato, commercio di fitosanitari, ecc.) è di € 20,00 e non € 22,40 come indicato nella precedente nota prot. n. 61641 del 29/3/2024.
Resta invece invariata, quindi ferma a € 58,02, la tariffa per le SCIA riferite a tutte le attività NON alimentari (estetisti, parrucchieri, alberghi, attività ricettive, lavanderie, laboratori artigianali ecc.) come stabilito nel Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse, approvato con deliberazione n. 412 del 24/5/2024.
Si conferma che il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portatale PagoPa di ATS Città Metropolitana di Milano, raggiungibile al seguente link:
L’attestazione del pagamento dovrà essere unita alla SCIA.
Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.
Per maggiori informazione occorre prenotare un appuntamento.
Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono: