Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
E’ considerato insediamento produttivo qualsiasi costruzione o area in cui viene svolta una qualsiasi attività produttiva o istituito un deposito di materiale.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 02/02/2007 e della Legge Regionale n. 8 del 02/04/2007 è stato abolito il Nulla Osta d’Esercizio Attività, sostituendolo prima con la DIAP ed ora con la SCIA ”Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, quale titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività. Pertanto, nello specifico, le attività di produzione di beni e le altre lavorazioni di natura industriale, ivi comprese quelle che rientrano nell’elenco delle industrie insalubri ed i depositi di materiali, anche all’aperto, ai fini autorizzativi di inizio e modifica di attività esistente, devono presentare la SCIA, ”Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, solo dopo aver ottenuto tutte le altre autorizzazioni in materia ambientale.
Sono inoltre soggette a SCIA le attività già sottoposte ad autorizzazioni sanitarie (es. imprese alimentari) e ad adempimenti in materia di sanità pubblica e veterinaria (art. 5 L. R. 8/2007).
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, l’idraulico, il tappezziere, il sarto e assimilabili.
Per l’avvio e la gestione di un’attività produttiva/artigianale occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Per l’avvio e la gestione di un’attività produttiva/artigianale occorre:
Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Con nota prot. 99145 del 27/05/2024 ATS Milano Città Metropolitana ha comunicato che la tariffa relativa ai procedimenti da presentarsi mediante SCIA riferite a imprese alimentari (ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, laboratori, attività di vicinato, commercio di fitosanitari, ecc.) è di € 20,00 e non € 22,40 come indicato nella precedente nota prot. n. 61641 del 29/3/2024.
Resta invece invariata, quindi ferma a € 58,02, la tariffa per le SCIA riferite a tutte le attività NON alimentari (estetisti, parrucchieri, alberghi, attività ricettive, lavanderie, laboratori artigianali ecc.) come stabilito nel Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse, approvato con deliberazione n. 412 del 24/5/2024.
Si conferma che il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portatale PagoPa di ATS Città Metropolitana di Milano, raggiungibile al seguente link:
L’attestazione del pagamento dovrà essere unita alla SCIA.
Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
Requisiti soggettivi
Per lo svolgimento dell’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.
Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.
Le SCIA hanno validità immediata e permanente, trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell’attività, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.