P08 -AP- Attività di panificazione – Rev. 4 del _____________

Servizio attivo

L’attività di panificazione è relativa alla produzione di pane e concerne l’intero processo della lavorazione da forno nel rispetto delle norme alimentari e di igiene.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

L’artigiano panificatore svolge attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale che attraverso l’utilizzo di macchinari e strumentazioni.  Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, opera una corretta fermentazione della pasta e presiede la loro cottura, applicando le tecniche di panificazione.

 

Come fare

Per l’avvio e la gestione di un’attività di panificazione occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it a

Cosa serve

Per l’avvio  e la gestione di un’attività di panificazione occorre:

Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema

  • Selezionare il settore di attività: Industria e artigianato > Alimentare > Panificio
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

Cosa si ottiene

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Tempi e scadenze

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

Quanto costa

Con nota prot. 99145 del 27/05/2024 ATS Milano Città Metropolitana ha comunicato che la tariffa relativa ai procedimenti da presentarsi mediante SCIA riferite a imprese alimentari (ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, laboratori, attività di vicinato, commercio di fitosanitari, ecc.) è di € 20,00 e non € 22,40 come indicato nella precedente nota prot. n. 61641 del 29/3/2024.

Resta invece invariata, quindi ferma a € 58,02, la tariffa per le SCIA riferite a tutte le attività NON alimentari (estetisti, parrucchieri, alberghi, attività ricettive, lavanderie, laboratori artigianali ecc.) come stabilito nel Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse, approvato con deliberazione n. 412 del 24/5/2024.

Si conferma che il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portale PagoPa di ATS Città Metropolitana di Milano, raggiungibile al seguente link:

https://www.ats-milano.it/ats/carta-servizi/guida-servizi/lavoro/scia-segnalazione-certificata-inizio-attivita/scia-attivita-produttive

L’attestazione del pagamento dovrà essere unita alla SCIA.

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:

  • cessazione di attività
  • variazione della ragione sociale
  • variazione della sede legale
  • modifica dei soggetti titolari (preposto)

Vincoli

Requisiti soggettivi

  • essere iscritti al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano MonzaBrianza Lodi
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia

Dal 26 novembre 2013, con l’entrata in vigore della Legge Regione Lombardia n. 10 del 7 novembre 2013, “Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”, vi è l’obbligatorietà di individuare il “responsabile tecnico dell’attività produttiva” nella figura del titolare, un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell’impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell’impresa stessa, all’atto della presentazione della SCIA.
Il responsabile dell’attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.
Egli è assoggettato ad un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale i cui contenuti e la durata saranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale stessa.
Non è assoggettato al corso di cui sopra il responsabile dell’attività produttiva che risulti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 5 della L.R. 10/2013.
I panificatori attivi alla data di entrata in vigore della legge devono comunicare al Comune, in collaborazione con le Associazioni di categoria dei Panificatori di Milano, entro centottanta giorni, il nominativo del responsabile dell’attività produttiva.

Requisiti oggettivi

  • possedere dei locali di produzione in regola con la normativa in materia igienico-sanitaria;
  • essere in regola con la normativa in tema di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.

Accedi al servizio

portale www.impresainungiorno.gov.it

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.

Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.

Documenti

Ulteriori informazioni

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Pane fresco e pane conservato o a durabilità prolungata

È denominato “fresco” il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti che abbiano effetto conservante (articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 01/10/2018, n. 131)

È denominato “pane conservato o a durabilità prolungata” il pane per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione che ne aumenti la durabilità e che è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo (articolo 3 del Decreto Ministeriale 01/10/2018, n. 131).

Contrassegno regionale “Qui pane fresco”

“Qui pane fresco” è il contrassegno regionale esposto dagli esercizi commerciali lombardi che producono o commercializzano pane fresco.

Con questa iniziativa si contraddistinguono gli operatori che producono pane fresco e si valorizza la professionalità delle imprese di panificazione che non utilizzano impasti congelati o surgelati. La garanzia fornita dal marchio si collega alle regole di comportamento previste da un disciplinare: solo i panificatori che lo sottoscrivono e si impegnano a rispettarlo possono esporre la vetrofania “Qui pane fresco”. Il consumatore sarà quindi agevolato nell’individuazione di un prodotto con caratteristiche di qualità e genuinità.

I panificatori interessati a esporlo devono farne richiesta alla Camera di Commercio.

Per approfondimenti: deliberazione 2203/2014 (pdf) della Giunta regionale.

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 07/03/2025, 14:30

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