Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
La vendita dei propri prodotti nei locali annessi alla produzione non comporta la necessità di possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti. Se, invece, l’artigiano intende vendere anche cibi e bevande che non siano di propria produzione, lo stesso deve possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 59/2010
Per l’apertura e la gestione occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
Occorre presentare tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it” anche notifica ATS.
Cartello orario
Con ordinanza sindacale n. 35 del 27/07/2017 gli artigiani del settore alimentare determinano liberamente il proprio orario entro i seguenti limiti: orario di apertura: ore 06.00 orario di chiusura: ore 01.00 del giorno seguente L’ordinanza ha altresì introdotto l’obbligo di richiedere al SUAP il rilascio del cartello orario con il modulo 6-SU-69
La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.
Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Termine del procedimento
Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Con nota prot. 99145 del 27/05/2024 ATS Milano Città Metropolitana ha comunicato che la tariffa relativa ai procedimenti da presentarsi mediante SCIA riferite a imprese alimentari (ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, laboratori, attività di vicinato, commercio di fitosanitari, ecc.) è di € 20,00 e non € 22,40 come indicato nella precedente nota prot. n. 61641 del 29/3/2024.
Resta invece invariata, quindi ferma a € 58,02, la tariffa per le SCIA riferite a tutte le attività NON alimentari (estetisti, parrucchieri, alberghi, attività ricettive, lavanderie, laboratori artigianali ecc.) come stabilito nel Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse, approvato con deliberazione n. 412 del 24/5/2024.
Si conferma che il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portatale PagoPa di ATS Città Metropolitana di Milano, raggiungibile al seguente link:
L’attestazione del pagamento dovrà essere unita alla SCIA.
Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
Requisiti soggettivi:
Requisiti oggettivi:
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.
Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.
Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare possono vendere direttamente al pubblico gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto. Questa attività deve, però, essere strumentale e accessoria. Non deve essere offerto nessun tipo di servizio assistito di somministrazione (Legge Regionale 30/04/2009, n. 8).
Ultimo aggiornamento: 07/03/2025, 14:18