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P17 – Vorrei disperdere le ceneri – rev. 3 del 25/2/2022

Descrizione

Le ceneri di una persona, anche quelle eventualmente già seppellite, possono essere disperse solo se il defunto ne ha manifestato la volontà (in forma scritta o orale).

La volontà del defunto in forma scritta può esprimersi esclusivamente attraverso:

–       una disposizione testamentaria

–       l’iscrizione a una associazione che ha tra i propri fini la cremazione. In questo caso, le volontà devono essere riportate in una dichiarazione scritta su carta libera, datata, firmata e convalidata dal presidente dell’associazione.

I familiari non possono quindi richiedere la dispersione delle ceneri, ma solo scegliere dove saranno disperse qualora il defunto non avesse lasciato indicazioni in tal senso.

La manifestazione orale dovrà avvenire mediante dichiarazione resa con processo verbale all’ufficiale dello stato civile dal coniuge o, in mancanza, dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi (Modulo 6-SD-87)

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l’autorizzazione deve essere richiesta al Comune in cui si trova il cimitero. Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione è compresa una dichiarazione che indica il soggetto che provvederà alla dispersione delle ceneri e il luogo dove le ceneri saranno disperse.

Dove è possibile disperdere le ceneri?

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi previsti dalla Legge 130/2001:

a)  nel cinerario comune dei tre cimiteri (Settimo centro, Vighignolo e Seguro) di cui all’articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;

b)  nell’area a ciò destinata posta all’interno del cimitero comunale di Settimo centro, individuata come “Giardino delle Rimembranze”;

c)  in altri luoghi previsti dalla normativa vigente.

Il “Giardino delle Rimembranze”, presente solo nel cimitero di Settimo capoluogo, è l’area definita all’interno del cimitero in cui disperdere le ceneri. La dispersione all’interno del cimitero, può avvenire solo alla presenza dei necrofori durante gli orari fissati dal Comune per il ricevimento dei defunti.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è eseguita dei soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti e nei luoghi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d, della legge 130/2001 e s.m.i.


Chi può disperdere le ceneri?

Possono disperdere le ceneri:

–        il coniuge o un familiare

–        l’esecutore testamentario

–        il rappresentante legale dell’associazione di cremazione in cui è iscritto il defunto

–        il personale della società concessionaria del Comune autorizzato.

Quando si commette reato?

È reato:

–        disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso

–        disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto

–        abbandonare l’urna.

Normativa

Legge 130/2001

Regolamento Regionale n. 6/2004

Legge Regionale n. 33/2009

Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali

Ufficio responsabile del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Ufficio Sportello del Cittadino – tel. 02.33509261/262/263/257 – e-mail statocivile@comune.settimomilanese.mi.it

Modulistica, atti e documenti da allegare

Modulo 6-SD-87
Oltre alla marca da bollo di € 16 prevista per l’istanza è necessario portare un’altra marca da bollo di € 16 che verrà apposta sull’autorizzazione.

In caso di manifestazione scritta occorre allegare la documentazione da cui si evince la volontà del defunto alla dispersione, in originale o copia conforme.

Link di accesso al servizio on line 

Non è disponibile né prevista l’implementazione di un servizio on-line per questo procedimento

Termine del procedimento

Entro 30 giorni

Tempi della qualità

Entro 5 giorni dalla richiesta

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

 

    giovedì 24, Ottobre 2024