Descrizione
La legge riconosce l’istituto giuridico della convivenza di fatto e stabilisce i criteri per poter accogliere la dichiarazione da parte dei cittadini interessati, che possono essere etero o omoaffettivi.
La convivenza di fatto si fonda sulla dichiarazione di un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; possono presentare la domanda di convivenza di fatto anche coppie che vivono all’interno di una famiglia più allargata, per esempio con figli minori o altre persone presenti nello stesso stato di famiglia.
I richiedenti devono avere i seguenti requisiti:
- maggiore età ;
- essere residenti nello stesso luogo ed essere presenti nello stesso stato di famiglia;
- non avere tra loro rapporti di parentela, affinità o adozione
- non avere vincoli di matrimonio, unione civile né un altro contratto di convivenza né tra loro né con altri: le persone coniugate con sentenza di separazione non possono presentare la richiesta
- non essere stati interdetti giudizialmente
- non essere stati condannati per il delitto di cui all’art. 88 del codice civile
Il contratto di convivenza si risolve per:
- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.
I diritti ed i doveri dei conviventi di fatto sono elencati nella Legge n. 76/2016, art. 1 (da comma 36)
In base alla stessa i conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
- diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Normativa di riferimento
Legge n. 76/2016, art. 1 (da comma 36)
Ufficio responsabile del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Ufficio Sportello del Cittadino – tel. 02.33509261-262-263-257 – e-mail statocivile@comune.settimomilanese.mi.it
Modulistica, atti e documenti da allegare
Utilizzare l’apposito modello 6-SD-91
I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare unitamente alla dichiarazione un’attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L’attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura.
Link di accesso al servizio on line
Non è disponibile né prevista l’implementazione di un servizio on-line per questo procedimento
Termine del procedimento
2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici; 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti
Tempi della qualità
Immediata la registrazione in anagrafe; 35 giorni per la verifica dei requisiti.
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Fabrizio Brambilla– Segretario generale – tel. 02-33509206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it