Descrizione
L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Il D.P.R. 28.12.2000, n.445 ha notevolmente ridotto l’obbligo di autentica di firma, disponendo che la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (ENEL; TELECOM, ecc.) non devono più essere autenticate. E’ sufficiente firmare davanti al funzionario dell’ente incaricato a ricevere la pratica o inviarla allegando la fotocopia di un documento d’identità valido.
Le sottoscrizioni di istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell’ufficio che ha richiesto la documentazione, in qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.
Il D.L. 70/2011 consente ai dipendenti comunali già incaricati dal Sindaco per le funzioni di autenticazione, di autenticare anche la firma sulle quietanze liberatorie (in bollo da € 16 e con il pagamento dei normali diritti).
Autentica di firma ai sensi dell’art. 257-bis c.p.c.
L’autentica della firma sul modello di testimonianza: qualora al testimone, impossibilitato a presenziare al processo, venga richiesto dal giudice di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali debba essere interrogato. La firma deve essere apposta alla presenza del segretario comunale (previo appuntamento) o di un cancelliere di un ufficio giudiziario. Ogni foglio deve essere autenticato dal segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica della firma è in ogni caso gratuita ed esente dall’imposta di bollo o da ogni altro diritto.
Autentica di firma ai sensi dell’art. 7 del D.L. 04/07/2006 n. 223
L’art. 7 del D.L. 04/07/2006 n. 223 ha esteso agli uffici comunali ed agli sportelli telematici dell’automobilista, la facoltà di procedere all’autenticazione delle firme dei venditori su atti e dichiarazioni inerenti l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi, nonché la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.
Nello specifico, è possibile autenticare le firme per:
1) atti di vendita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (ed altri eventuali beni mobili registrati) ‘usati’
2) intestazioni a seguito di successione
3) atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto beni mobili registrati
4) atti di rettifica di atti autenticati secondo le nuove modalità previste dal D.L. 223/2006
Non è possibile autenticare le firme presso gli uffici comunali, perché di competenza notarile, per:
1) atti di cancellazione di ipoteca
2) atti di costituzione di diritto di usufrutto ed uso
3) atti di rettifica di atti precedentemente autenticati da notai
4) procure a vendere
La firma dovrà essere apposta dinanzi al funzionario incaricato dopo aver compilato sul retro dell’atto di proprietà del veicolo i dati identificativi dell’acquirente e l’importo del prezzo di vendita.
E’ opportuno ricordare che l’acquirente, per non incorrere in sanzioni, entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma sull’atto di vendita, dovrà registrare il passaggio di proprietà ed aggiornare la carta di circolazione presso l’Ufficio Provinciale ACI della Provincia in cui risiede il venditore intestatario del veicolo al P.R.A. o presso uno degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA).
Normativa
- D.P.R. 26.10.1972, n.642 (Tabelle A e B)
- D.P.R. 28.10.2000, n.445
- D.L. n. 04.07.2006, n. 223, art. 7
- art. 257-bis c.p.c.
- D.L. 70/2011
Ufficio responsabile del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Ufficio Sportello del Cittadino – tel. 02.33509261/262/263/257 – e-mail anagrafe@comune.settimomilanese.mi.it
Modulistica, atti e documenti da allegare
L’interessato deve presentarsi personalmente allo Sportello del Cittadino munito di un documento valido. La firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato da persona maggiorenne e capace di intendere e volere. Se l’interessato all’autentica è:
– Minorenne: la sottoscrizione deve essere effettuata da chi esercita la potestà o dal tutore;
– Interdetto o incapace d’intendere: la sottoscrizione deve essere effettuata dal tutore;
– Analfabeta o impedito fisicamente: è il funzionario incaricato che provvede all’autentica attestando l’impedimento a firmare, senza bisogno di testimoni;
– Coniuge (solo in caso di autentiche di firma previste dall’art. 7 del D.L. n. 223/2006): se il bene è stato acquistato in regime di comunione, per la vendita dello stesso sono necessarie le firme di entrambi i coniugi:
– Società (solo in caso di autentiche di firma previste dall’art. 7 del D.L. n. 223/2006): per verificare che il venditore (o nel caso di atto bilaterale, anche l’acquirente) sia in possesso dei poteri necessari per sottoscrivere la vendita del bene, è necessario che venga prodotta una visura camerale (rilasciata dalla C.C.I.A.A.) della società proprietaria del veicolo, dalla quale sia possibile desumere che il soggetto sottoscrittore detenga l’autorità necessaria.
Se la persona è impossibilitata a recarsi allo Sportello del Cittadino è prevista la possibilità, da parte di un incaricato, di recarsi presso il domicilio del cittadino per raccogliere la firma.
In questo caso un familiare dovrà presentarsi preventivamente all’ufficio suddetto munito del documento da firmare e con il mod. 6-SD-23 debitamente compilato.
Modalità di pagamento
In base all’uso della copia autentica il costo è di Euro 17,50 se soggetta all’imposta di bollo (Euro 16,00 per marca da bollo più Euro 0,50 di diritti di segreteria ed Euro 1,00 di rimborso spese) ed esente se in carta libera.
Le autentiche ad uso pensione sono interamente gratuite. Quella di autentica delega di firma per la riscossione della pensione è, invece, soggetta solamente all’imposta di bollo (senza ulteriori spese per diritti o rimborso stampati).
Nelle autentiche di firma previste dall’art. 7 del D.L. n. 223/2006, l’atto è in bollo e l’utente dovrà, in tal caso, munirsi della marca da bollo (Euro 16,00) da applicare sull’atto, mentre l’autenticazione della firma è soggetta al pagamento dei soli diritti di segreteria.
Il pagamento può avvenire con POS direttamente allo sportello del cittadino o con stampa bollettino PAGOPA allo sportello e pagamento attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero presso le agenzie di banca, utilizzando l’home banking della banca (dove vi sono i loghi CBILL o pagoPA), presso gli sportelli ATM di banca (se abilitati), presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.
Link di accesso al servizio on line
Non è disponibile né prevista l’implementazione di un servizio on-line per questo procedimento
Termine del procedimento
Non esiste un termine di Legge
Tempi della qualità
Immediato, ad esclusione di persone impossibilitate a recarsi allo Sportello del Cittadino; in tal caso entro una settimana dalla richiesta viene fissato appuntamento al domicilio del cittadino per raccogliere la firma
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Fabrizio Brambilla – Segretario generale– tel. 02-33509.206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it