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P13 – Denuncia quantità acqua prelevata da pozzo privato – Rev. 0-20.5.2011

PIL PRESENTE PROCEDIMENTO E’ PUBBLICATO UNICAMENTE PER FORNIRE INFORMAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE, PERTANTO NON CONTIENE I DATI DI CUI ALL’ART.35 DEL DLGS 33/2013 E SMI

Definizione

Il Regolamento Regionale 2/2006 art. 33 , in applicazione delle indicazioni del D.Lgs.152/2006 art. 95 e s.m.i. prevede l’obbligo per tutti coloro che derivano  ed utilizzano acque pubbliche di trasmettere alla  Provincia competente la denuncia annuale dei volumi d’acqua prelevati entro il 31 marzo  dell’anno successivo.

Pertanto entro il 31 marzo di ogni anno , ciascun utilizzatore di acqua pubblica  sia superficiale che sotterranea deve presentare alla Provincia entro il cui territorio ricadono le opere di presa, la denuncia dei quantitativi di acqua prelevata nel corso dell’anno solare

Chi deve presentare la denuncia?
Tutti i soggetti che prelevano acqua sotterranea , compresi gli usi temporanei e le barriere idrauliche ( well point) fatta eccezione per gli usi domestici. La denuncia va presentata anche se il prelevato e’ pari a zero.

Come presentare la denuncia
La denuncia dell’acqua prelevata dovra’ essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione on line ( seguendo la procedura guidata ) all’indirizzo:  https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/acque/prelievo/

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152
  • D.G.R. 26 gennaio 2001 n. VII/3235 e D.G.R. 8 giugno 2001 n. VII4995
  • D.G.R. n. VII/12194 in data 21/02/2003
  • D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152
  • R.R. 2/2006

Note

L’omessa o tardiva denuncia della quantità d’acqua prelevata da fonti autonome (pozzi, sorgenti e corsi d’acqua superficiali) sarà punita ai sensi dell’art. 54 c. 10 bis del D. Lgs. 152/99 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1032,91 Euro a 5164,57 Euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

La stessa sanzione è applicata a tutti coloro che non provvedono all’installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, eccezion fatta per i pozzi destinati ad uso domestico ex art. 93 del R. D. 1775/33.

    giovedì 9, Maggio 2024