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P08 – Somministrazione alimenti e bevande in un circolo privato – rev. 10 del 27.4.2022

Descrizione

Sono definiti “circoli” i luoghi di ritrovo al quale sono ammesse più persone, ben individuabili, definiti soci.
Quasi tutti i circoli sono aderenti ad organismi od enti che hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal Ministero dell’Interno (ad es. CRAL, ARCI, ACLI, CAR ecc.)
Altri  hanno nomi e finalità diverse quali, ad esempio, circolo “Amici della musica”, “Amici del francobollo”, “Amici della vela” ecc.
All’interno dei circoli, siano essi aderenti o non aderenti ad organismi od enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
La nuova disciplina in materia di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei circoli privati, ispirata ai principi della semplificazione e dell’auto-certificazione, dispone  in maniera diversa a seconda che le associazioni e i circoli siano o meno aderenti a enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.

Requisiti soggettivi

  • assenza di cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia

 

Requisiti oggettivi

Per poter somministrare ai soci del circolo alimenti e bevande, l’associazione (o circolo) deve essere regolarmente costituita. Questa deve avere le caratteristiche di cui all’art. 111, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22.12.1986 e successive modifiche.

I locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564: “i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all’interno”.

Normativa

  • D.P.R. n. 235 del 4.4.2001 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati”
  • L. R. n. 6 del 2 febbraio 2010 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235 individua due tipologie di circoli:

  1. a) circoli e associazioni aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;
    b) circoli e associazioni NON aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

I circoli e le associazioni di cui alla lettera a), per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede dove vengono svolte le proprie attività istituzionali, dovranno inoltrare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Ristorazione e Somministrazione di alimenti e bevande > Annessa a circoli con caratteristiche di ente non commerciale, aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
  • Selezionare: avvio, gestione, cessazione attività
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

I circoli e le associazioni di cui alla lettera b), per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede dove vengono svolte le proprie attività istituzionali, dovranno anch’essi inoltrare Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Ristorazione e Somministrazione di alimenti e bevande > Annessa a circoli con caratteristiche di ente non commerciale, NON ADERENTI ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
  • Selezionare: avvio, gestione, cessazione attività
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

In entrambi i casi è possibile affidare in gestione l’attività a terzi soggetti (gestori), stipulando un regolare contratto di affitto d’azienda (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Al momento dell’inoltro della SCIA, si dovrà allegare copia semplice dell’atto costitutivo del circolo redatto nelle forme previste dalla legge.

Ulteriore documentazione da allegare (da utilizzarsi in caso di inoltro successivo alla SCIA):

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per impatto acustico (mod. 6-SU-65)

Modalità di pagamento

Per la somministrazione di alimenti e bevande in circolo provato occorre effettuare il versamento degli oneri ad ATS

Pagare l’autorità sanitaria competente (ATS)

Il versamento NON va effettuato per le comunicazioni di cessazione.

 

Termine del procedimento

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Flavia Ragosta – Segretario generale – tel. 02.333509206 – casella mail garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

    giovedì 27, Luglio 2023