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P08 -PS-Attività relative ad apparecchi e congegni elettronici-rev. 2 del 27.4.2022

Descrizione

Si tratta dell’attività di produzione, importazione, distribuzione, gestione, anche in forma indiretta, ed installazione sul territorio nazionale di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito disciplinati dall’articolo 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773/1931.

Ai sensi del comma 6 si considerano idonei gli apparecchi:

  • dotati di attestato di conformità che si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;
  • facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete.

Ai sensi del comma 7 si considerano idonei gli apparecchi e congegni:

  • elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica;
  • basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita varia in relazione all’abilità del giocatore.

Tutto ciò premesso, si ricorda comunque che l’installazione degli apparecchi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2014, n. X/1274 “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d‘azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”).

Requisiti soggettivi

  • possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n. 773/1931
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
  • iscrizione alla CCIAA

 

Normativa

  • Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86 e 110)
  • Reg. Esec. R.D. 6/05/1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
  • Legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 – Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico
  • DGR n. 1274 del 24 gennaio 2014 – Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma l della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”)

 

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

 

 

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per avvio o gestione dell’attività occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Intrattenimento, Divertimento, Attività artistiche e Sportive > Lotterie, Scommesse, Case da gioco > Attività di gestione di apparecchi automatici ed elettronici da trattenimento
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

 

Note

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

 

Termine del procedimento

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

 

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

 

    martedì 22, Ottobre 2024