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P08 -PS-Agenzia d’affari – rev. 6 del 27.4.2022

Descrizione

L’agenzia d’affari è un’impresa che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. L’agenzia d’affari svolge una serie di attività organizzate ed abituali con scopo di lucro.

Sono agenzie d’affari di competenza del SUAP quelle per:

  • disbrigo pratiche amministrative per conto terzi
  • disbrigo pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone per conto dei superstiti
  • disbrigo pratiche infortunistiche per conto terzi
  • intermediazione nella vendita di beni nuovi/usati per conto terzi
  • solo esposizione senza vendita di beni nuovi/usati per conto terzi
  • intermediazione nell’acquisizione di spazi pubblicitari per conto terzi
  • agenzie di spedizioni per conto terzi
  • intermediazione nel settore delle spedizioni e dei trasporti senza utilizzo di mezzi e autoveicoli propri
  • intermediazione di esercizio di prevendita di biglietti per spettacoli ed eventi
  • intermediazione nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie
  • ricerca e individuazione per conto terzi di aziende di vigilanza privata per lo svolgimento di servizi nel campo della vigilanza privata
  • attività di cambiavalute (art. 10 del D.lgs. 141/2010 così come modificato dal D.lgs. 169/2012).

 

Requisiti soggettivi

E’ ammessa la possibilità di nominare uno o più rappresentanti.

Requisiti oggettivi

Occorre la disponibilità dei locali dove viene svolta l’attività o di un dominio internet nel caso l’attività sia svolta on-line (anche nel caso che l’attività sia svolta avvalendosi di un sito internet è necessario indicare sulla comunicazione la sede legale dell’impresa/società).

L’attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all’interno di un’abitazione.

In questi casi si dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l’abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività, all’interno dei quali non possono svolgersi più attività.
Il richiedente dovrà prestare il consenso a sottoporsi alle prescrizioni dell’art. 16 del R.D. n. 773/1931 in base al quale ”gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.

 

Normativa

  • R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza
  • R.D. 6 maggio 1940 n. 635 Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.

 

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

 

 

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per aprire o modificare l’attività di agenzia d’affari occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Attività di servizio > Agenzie > Agenzia d’affari
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

Note

La presentazione della Comunicazione consente di iniziare subito l’attività. Le Comunicazioni hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • tenere un registro giornale degli affari;
  • tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono con la tariffa delle relative mercedi;
  • comunicare al comune qualsiasi variazione alla tabella delle operazioni;
  • non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa;
  • non compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

Per le attività di Cambiavalute è necessario allegare solo:

  • documento di identità del titolare della comunicazione ed eventuali soci;
  • dichiarazione dei requisiti morali soci.

 

Agenzie d’affari NON di competenza del SUAP

  • gestione e servizi immobiliari
  • agenzie di mediazione
  • agenzie di mediazione marittima
  • agenzie di spedizionieri
  • agenzie di agente o rappresentante di commercio
  • agenzie per le pratiche automobilistiche che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 08/08/1991, n. 264)
  • agenzie di assicurazione
  • agenzie di intermediazione finanziaria
  • agenzie di mediazione creditizia (Legge 07/03/1996, n. 108).
  • agenzie di pubblici incanti (case d’asta)
  • agenzie matrimoniali
  • agenzie di pubbliche relazioni
  • agenzie per recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi
  • agenzie per la raccolta di scommesse
  • agenzie di stampa (L. n. 416/1981)

 

 

Termine del procedimento:

La Comunicazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Comunicazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

 

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

 

    martedì 22, Ottobre 2024