CHE COS’E’ LA SCIA
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più aspettare i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, produce infatti effetti immediati.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (riguardanti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.
La compilazione dei campi e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.
E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di Settimo Milanese, esclusivamente con modalità telematica e quindi dematerializzata, è un’auto-certificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata fornendo le indicazioni richieste dagli schemi di modulistica unificata e standardizzata approvati:
- il 4 maggio 2017 in sede di Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali
- il 6 luglio 2017 in sede di Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali
QUANDO OCCORRE PRESENTARE LA SCIA
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell’attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature.
A titolo esemplificativo, si elencano le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA:
- commercio al dettaglio in sede fissa;
- commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
- attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.)
- attività di agriturismo;
- attività di deposito;
- commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
- attività di trasporto di prodotti alimentari;
- commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
- commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;
- stabilimenti industriali;
- attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
- attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
- attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 ;
- vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
- apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc.
- somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
- somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
- somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
- somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
- somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
- modifica dei locali o degli impianti;
- modifica degli aspetti merceologici;
- modifica del ciclo produttivo.
QUANDO NON SERVE PRESENTARE LA SCIA
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:
- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.
Va tuttavia evidenziato che SONO in ogni caso ASSOGGETTATE all’obbligo di presentazione della SCIA le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:
- industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette al cd. “NOE” – nulla osta esercizio;
- attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti precedentemente soggette a NOE – nulla osta esercizio;
- attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell’allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
- deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.
Coerentemente alla logica della semplificazione e sburocratizzazione, principi ispiratori delle norme regionali già a partire dalla L.R. 1/2007 si ritiene che NON SIANO TENUTE a presentare una specifica pratica SCIA al SUAP alcune attività in relazione alle quali non ne sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare; ad esempio le attività di promotore finanziario, mediatore creditizio, intermediario assicurativo, agenzia immobiliare, organizzazione di convegni, costruzioni edili, installazione di impianti elettrici, idraulici, termici, imprese di pulizia, l’avvio di un internet point, l’apertura di un ambulatorio medico o veterinario.
Tra i casi appena esposti, alcune attività andranno segnalate presso l’ente camerale (C.C.I.A.A.), altre sono sottoposte a diversi ma specifici adempimenti settoriali, talvolta presso enti e uffici diversi dal SUAP e dal Comune (ad esempio Città Metropolitana (ex Provincia), oppure ATS Milano Città Metropolitana (ex ASL Provincia di Milano 1) etc.). La presentazione della SCIA al SUAP rappresenterebbe un adempimento volontario, un appesantimento burocratico non dovuto.
COME E A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA SCIA
Coerentemente con il principio della graduale dematerializzazione delle pratiche dirette alla P.A., in base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la SCIA inerente procedimenti di competenza del SUAP deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax).
Le SCIA presentate in forma cartacea saranno considerate irricevibili e inefficaci; non verranno trattate dal SUAP, né produrranno alcun effetto giuridico.
A partire dal 21 marzo 2016 il portale nazionale IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT costituisce l’unico canale per inviare una SCIA al SUAP di Settimo Milanese.
L’impresa può procedere:
TRAMITE UN INTERMEDIARIO DI FIDUCIA:
ricorrendo alla propria Associazione di Categoria o al proprio Professionista;
oppure
AUTONOMAMENTE
Preliminarmente è necessario registrarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it
L’utente registrato e autenticato potrà seguire la procedura di creazione della pratica accedendo al seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di una sorta di questionario che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA.
Il form di compilazione presenta un sistema “a semafori” che non consente di proseguire se non sono stati compilati tutti i campi obbligatori e non sono stati allegati i documenti richiesti.
L’invio della SCIA così redatta (e corredata di tutti gli allegati richiesti), è subordinato all’apposizione della firma digitale dell’imprenditore o del suo intermediario.
RISPOSTE TELEMATICHE DEL SUAP
Al momento della presentazione della SCIA tramite IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT, l’utente riceve immediatamente la ricevuta, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010; essa viene quindi generata e inviata automaticamente dalla piattaforma telematica camerale al termine del percorso di compilazione “guidato” compiuto dall’utente.
Le SCIA pervenute tramite IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT vengono sottoposte a controllo di congruenza delle informazioni e allegati, da parte del SUAP e degli Enti e Uffici della P.A. a cui il SUAP stesso l’ha inoltrata; l’esame della pratica è volto ad individuare eventuali informazioni e/o allegati da integrare; in tal caso viene inviata una richiesta di integrazioni.
Per verificare lo stato della pratica SCIA dopo l’invio, l’utente profilato su IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT deve accedere alle funzioni di “Scrivania”. Tramite la Scrivania l’utente può visualizzare lo stato della pratica, stampare la pratica inviata, stampare la ricevuta, visualizzare le richieste di integrazioni e rispondere ad esse.
Così facendo il flusso verrà automaticamente convogliato nel fascicolo della sua pratica costituito sulla piattaforma IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT. Evitando l’utilizzo di altri canali o indirizzi di posta e avvalendosi della Scrivania le operazioni restano tracciate e i documenti inerenti la pratica non rischiano di essere “dispersi”, ma restano collegati alla SCIA a cui sono riferiti.
DA SAPERE
In generale, riguardo la SCIA e le responsabilità connesse:
- le SCIA correttamente presentate al SUAP del Comune di Settimo Milanese vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ATS (ex ASL), ARPA etc.) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si sposta da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA formalmente ricevibile e quindi efficace;
- le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico del dichiarante. Pertanto è molto importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante.
- lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).
LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI SCIA:
In virtù di ripetute modifiche normative che hanno dispiegato i propri effetti nel 2017 (in particolare ad opera dei Decreti nn. 126 – 127 – 222 del 2016, cd. “pacchetti Madia”), attualmente i principali regimi amministrativi per avviare, modificare o subentrare in un’attività d’impresa sono rappresentati da:
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
• Comunicazione
• Domanda (istanza di rilascio di autorizzazione, di concessione, etc. ).
La SCIA è il regime amministrativo più frequentemente applicato ai procedimenti e può essere previsto che la sua presentazione avvenga:
1.da sola:
2.in abbinamento ad altre SCIA, oppure a comunicazioni: in questo caso si parla di “SCIA unica”
3.in abbinamento a domande: in questo caso si parla di “SCIA condizionata”
Nei casi 2 e 3 si verifica una concentrazione di regimi amministrativi, come si può evincere dalla lettura della tabella A allegata al D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
L’impresa che deve avviare la propria attività deve tenerne conto, infatti nei casi 1) e 2) l’attività può essere avviata immediatamente a seguito dell’emissione della ricevuta telematica di consegna della pratica SCIA, mentre nel caso 3), pur avendo presentato una pratica “apparentemente” configurata come SCIA, l’attività d’impresa potrà essere avviata solo dopo aver ottenuto dal SUAP notizia dell’avvenuto rilascio dell’atto di autorizzazione o assenso necessario.