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P08 -FS-Vendita presso il domicilio dei consumatori – rev. 9 del 22.4.2022

Definizione

Per vendita presso il domicilio del consumatore s’intende la vendita diretta al domicilio del consumatore o la vendita mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Sono effettuate da un’impresa tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. La vendita presso il domicilio del consumatore è anche chiamata vendita porta a porta.

Requisiti soggettivi

·            possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010;

·           assenza di pregiudiziali ai sensi della  legge antimafia.

I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare, in caso di impresa individuale e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci in caso di s.n.c.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

 

Normativa

·         D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

·         D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

·         Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per l’avvio o la gestione dell’attività occorre:

·         Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700  come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema

·         Selezionare il settore di attività: Commercio > commercio al dettaglio Forme speciali di vendita > Vendita effettuata presso il domicilio del consumatore

·         Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

Qualora si trattasse di attività di vendita settore alimentare occorre presentare tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”  anche notifica ATS.

Modalità di pagamento

Pagare l’autorità sanitaria competente (ATS)

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)

Note

Al momento della presentazione della SCIA tramite portale www.impresainungiorno.gov.it, l’utente riceve una RICEVUTA, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010.

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico. Si ricorda inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Per incaricato abituale alla vendita a domicilio, ai sensi della Legge 173/2005, deve intendersi colui che ha un reddito per anno solare superiore a 5.000 euro, opera con semplice autorizzazione scritta e senza aver assunto contrattualmente, nei confronti dell’impresa affidante, alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.
Il venditore che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Il titolare dell’attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.

 

Termine del procedimento

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

 

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

 

    martedì 22, Ottobre 2024