Descrizione
Per commercio in sede fissa (su area e locali privati) s’intende la vendita sia al dettaglio che all’ingrosso di merci, alimentari e non alimentari, effettuata in modo professionale.
Per commercio al dettaglio s’intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Per commercio all’ingrosso s’intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
Vendite Promozionali
Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita per un periodo di tempo limitato.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle suddette limitazioni (articolo 116 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6).
Saldi di fine stagione
Le vendite di fine stagione sono effettuate per vendere prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni ciascuno, determinati dalla Giunta Regionale, sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei Commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei Consumatori.
La Giunta Regionale ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione nel modo seguente:
- per i saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania di ogni anno
- per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio
Vendite di Liquidazione
È effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:
- cessazione dell’attività: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d’azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
- trasferimento dell’azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
- trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima di 6 settimane.
L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. La vendita è sempre liberamente praticabile nei mesi di febbraio ed agosto; non può essere effettuata nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine stagione.
Normativa
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line
Vendite Promozionali: per effettuare una vendita promozionale non occorre presentare alcuna comunicazione al Comune.
Saldi di fine stagione: per l’esercizio di tale forma di vendita straordinaria non occorre presentare alcuna comunicazione al Comune.
Vendite di Liquidazione: per effettuare una vendita di liquidazione occorre presentare comunicazione con la seguente modalità:
- Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link:http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Commercio > Commercio al Dettaglio in area Privata > Vendite Straordinarie
- Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”
Note
In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo di indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso effettuato, espresso in percentuale; è data facoltà di indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso. Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono indicare:
a) l’ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita;
b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
c) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata della vendita stessa. Dall’inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali o nelle pertinenze dell’esercizio di vendita, merci del genere di quello offerto in liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.
Le comunicazioni relative a vendita di liquidazione per cessazione di attività devono recare l’indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’atto di rinuncia dell’autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita.
Nel caso di vendita di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale o per trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell’azienda, il titolare dell’attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.
Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o per la cessione in proprietà dell’azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento. É facoltà dell’esercente produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.
Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare l’indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita. Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali devono recare l’indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie (per le operazioni di rinnovo locali di minore entità quali, ad es. tinteggiatura, sostituzione arredi ecc. la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell’intervento). Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.
Termine del procedimento / Tempi della qualità
Non esplicitato nella Legge Regionale n. 6/2010.
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it