Back on top

P08 – Autorizzazione Unica Ambientale – rev. 6 del 30.8.2019

Descrizione

L’Autorizzazione Unica Ambientale, provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59, incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, ossia:

  1. a) autorizzazione agli scarichi idrici di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. d) autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  5. e) comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  6. f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..

E’ inoltre previsto che ogni Regione possa individuare, tra i provvedimenti attualmente in essere e aventi natura di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, ulteriori atti che potranno essere ricompresi nell’A.U.A.

Chi è soggetto ad A.U.A.

Le disposizioni in materia A.U.A. si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all’interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d. Lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall’AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame.

Chi non può o non è tenuto a richiederla

In base agli indirizzi regionali, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’A.U.A.:

  • gli impianti soggetti ad AIA
  • i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.gls n. 152/2006)
  • le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006)
  • gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);
  • le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
  • gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE
  • gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)

 

Normativa

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

 

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per disposizioni regionali, l’istanza deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE mediante COMPILAZIONE TELEMATICA.

L’istanza NON può essere presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax), né tramite P.E.C. (posta elettronica certificata).

Il portale nazionale IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT. costituisce L’UNICO CANALE per inviare un’ISTANZA DI A.U.A. al SUAP del Comune di Settimo Milanese attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700

Le istanze presentate in forma cartacea oppure tramite P.E.C. saranno considerate irricevibili e inefficaci; non verranno trattate dall’ufficio SUAP, né produrranno alcun effetto giuridico.

L’impresa può procedere TRAMITE UN INTERMEDIARIO DI FIDUCIA oppure AUTONOMAMENTE

Preliminarmente è necessario registrarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it.

L’utente registrato e autenticato potrà seguire la procedura di creazione della pratica.

Per presentare la domanda, è possibile ricorrere ad intermediari esperti, nei cui confronti deve essere sottoscritta “procura”, con assunzione esplicita di responsabilità sulle informazioni fornite all’intermediario.

 

Modalità di pagamento

Per verificare gli oneri istruttori richiesti dagli enti competenti e coinvolti nel procedimento, è possibile collegarsi alla pagina:
Città metropolitana di Milano – Ambiente – Autorizzazione Unica Ambientale

 

 

Note

Al momento della presentazione della domanda tramite IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT, l’utente riceve immediatamente la ricevuta che contiene già gli estremi di protocollo. Il SUAP provvederà ad attribuire all’istanza anche un protocollo comunale.

Il titolo autorizzativo ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.

E’ importante sottolineare che al SUAP comunale non viene attribuita alcuna nuova competenza sostanziale ma il ruolo di coordinatore, veicolatore e – nelle intenzioni del legislatore –  “facilitatore” del flusso burocratico e documentale tra cittadini, imprese ed enti.

Restano, pertanto, immutate in capo agli enti competenti e coinvolti in materia ambientale le competenze istituzionali e le relative conoscenze tecniche.

Sarà quindi ad essi che i soggetti interessati continueranno a far riferimento per l’ottenimento di tutte le informazioni di merito riguardanti gli specifici aspetti di impatto ambientale correlati allo svolgimento delle attività, l’approntamento della documentazione necessaria, etc.

 

Termine del procedimento

Il D.P.R. n. 59/2013 prevede termini diversificati per la conclusione del procedimento per il rilascio dell’AUA.
In particolare:

  • “se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo. La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell’autorizzazione unica ambientale” (art. 4, comma 4 del Regolamento);
  • “se l’autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all’articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l’autorità competente adotta l’autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 4, comma 5 del Regolamento);
  • “Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo” (art. 4, comma 7).

 

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

    martedì 22, Ottobre 2024