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P08 – AT – Locazioni di alloggi per finalità turistiche – LT (cd. “Affitti brevi”) – rev. 0 del 29.1.2020

 

Descrizione

Trattasi dell’attività di concessione di alloggi in locazione per finalità turistiche, per brevi periodi (non superiori a 30 giorni)  ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. Lgs. 79/2011), art. 1 comma 2 della L. 431/1998 e art. 1571 del Codice civile.

La concessione in locazione del godimento di un alloggio non è inquadrabile tra le attività ricettive, pertanto si differenzia dalla gestione di Case e Appartamenti per Vacanze – CAV.

Può essere svolta:

a)    In forma imprenditoriale

b)    In forma non imprenditoriale

Gli alloggi o parti di essi concessi in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e  devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Requisiti soggettivi

al momento non previsti

Requisiti oggettivi

la compilazione del modulo implica l’autodichiarazione riguardo il rispetto dei requisiti strutturali e standard previsti dal Regolamento Regionale 7/2016.

Requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti da CAV e LT

Normativa (stessi link del procedimento delle CAV)

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

 

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

A partire dal 1° gennaio 2020, per comunicare l’avvio dell’attività relativa alla concessione di alloggi per finalità turistiche occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700  come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Alloggi o parti di essi, per finalità turistiche, in regime di locazione gestiti in forma imprenditoriale

oppure

  • Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Alloggi o parti di essi, per finalità turistiche, in regime di locazione gestiti in forma NON imprenditoriale
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

Ogni attivazione di un alloggio adibito a locazione a finalità turistica, così come la variazione in aumento anche solo di un alloggio, comportano la presentazione di una nuova comunicazione, completa di tutti i dati catastali riferiti all’alloggio oggetto di locazione.

N.B.

Per comunicare l’avvio dell’attività di locatore di alloggi a finalità turistica la funzionalità telematica è disponibile sulla piattaforma dal 02 gennaio 2020.

Per comunicare la riclassificazione da CAV a LT la funzionalità è disponibile sulla piattaforma dal 13 gennaio 2020.

 

IL CIR – Codice Identificativo Regionale

A seguito dell’entrata in vigore della L. R. 25 gennaio 2018 n. 7 e della Deliberazione di Giunta n. XI/280 del 28 giugno 2018 (vedi sezione “Normativa”)  anche per gli alloggi concessi in locazione per finalità turistiche è prevista l’attribuzione di un univoco Codice Identificativo Regionale (CIR).

Il CIR viene  rilasciato come esito finale della procedura di accreditamento – al portale web regionale denominato “Turismo 5”.

Il portale web regionale è raggiungibile tramite il seguente link:  https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/

Sul portale web regionale “Turismo 5” sono disponibili le relative FAQ, utili per meglio conoscere le modalità di accreditamento e di utilizzo delle funzioni del sistema.

L’omessa indicazione del CIR  può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500.

Note

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di 30 giorni dal R.R. 7/2016;
  • comunicare all’autorità di pubblica sicurezza  le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo

Non trattandosi di strutture ricettive, non sono previsti:

  • l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;
  • l’obbligo di comunicare i prezzi;
  • la  somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione;
  • un periodo di chiusura obbligatorio

Il SUAP non è competente in materia fiscale inerente la tassazione dei redditi derivanti dai proventi della concessione in locazione di alloggi per finalità turistiche (es. assoggettabilità al regime cedolare secca, ecc.) non possono essere pertanto richieste al SUAP informazioni, né suggerimenti o consulenza in materia fiscale. Si suggerisce di interpellare le Associazioni di categoria oppure i propri Professionisti / Consulenti.


RICLASSIFICAZIONE COME LOCAZIONI TURISTICHE DELLE ATTIVITA’  AVVIATE IN PRECEDENZA COME CAV

Regione Lombardia, con l’approvazione del D.d.u.o. n. 17869 del 06 dicembre 2019  ha approvato il modello ufficiale contenente lo schema per ottenere la “riclassificazione” in Locazione Turistica delle attività avviate in precedenza come CAV.

Viene previsto che:

  • le istanze di riclassificazione potranno essere presentate al Suap comunale tramite la piattaforma telematica “Impresainungiorno.gov.it” a partire dal 13 gennaio 2020 e non oltre il 30 aprile 2020;
  • l’istanza di riclassificazione non comporta la richiesta di un nuovo Codice Identificativo Regionale (CIR), che rimarrà invariato;
  • coloro che non avranno presentato istanza di riclassificazione approfittando del periodo transitorio con scadenza  30 aprile 2020, dovranno presentare una nuova comunicazione al SUAP per l’avvio dell’attività di Locazione Turistica, comunicando contestualmente la cessazione e chiusura dell’attività di CAV.

Termine del procedimento

Per la Comunicazione, regime amministrativo semplificato previsto dall’art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 222/2016, i termini sono fissati in 30 gg.

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

 

    martedì 22, Ottobre 2024