Descrizione
Trattasi dell’attività di concessione di alloggi in locazione per finalità turistiche, per brevi periodi (non superiori a 30 giorni) ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. Lgs. 79/2011), art. 1 comma 2 della L. 431/1998 e art. 1571 del Codice civile.
La concessione in locazione del godimento di un alloggio non è inquadrabile tra le attività ricettive, pertanto si differenzia dalla gestione di Case e Appartamenti per Vacanze – CAV.
Può essere svolta:
a) In forma imprenditoriale
b) In forma non imprenditoriale
Gli alloggi o parti di essi concessi in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Requisiti soggettivi
al momento non previsti
Requisiti oggettivi
la compilazione del modulo implica l’autodichiarazione riguardo il rispetto dei requisiti strutturali e standard previsti dal Regolamento Regionale 7/2016.
Requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti da CAV e LT
Normativa (stessi link del procedimento delle CAV)
- L.R. 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i.– Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.
- Regione Lombardia – Decreto direttore generale 16 maggio 2016 – n. 4275 – Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze – revoca del d.d.g. del 6 maggio 2016, n. 3964.
- Regione Lombardia Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria – Sabato 08 luglio 2017 – Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016 n. 7 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.
- L. R. 25 gennaio 2018 n. 7 – Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/280 del 28 giugno 2018 – Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»
- D.d.u.o. 17 settembre 2019 – n. 13056 – Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio o parti di esso, per finalità turistiche, in regime di locazione
- D.d.u.o. 6 dicembre 2019 n. 17869 – Approvazione dello schema di richiesta di riclassificazione in locazioni turistiche di attività avviate come case ed appartamenti per vacanze – integrazione d.d.u.o. n. 13056 del 17 settembre 2019
Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line
A partire dal 1° gennaio 2020, per comunicare l’avvio dell’attività relativa alla concessione di alloggi per finalità turistiche occorre:
- Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Alloggi o parti di essi, per finalità turistiche, in regime di locazione gestiti in forma imprenditoriale
oppure
- Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Alloggi o parti di essi, per finalità turistiche, in regime di locazione gestiti in forma NON imprenditoriale
- Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”
Ogni attivazione di un alloggio adibito a locazione a finalità turistica, così come la variazione in aumento anche solo di un alloggio, comportano la presentazione di una nuova comunicazione, completa di tutti i dati catastali riferiti all’alloggio oggetto di locazione.
N.B.
Per comunicare l’avvio dell’attività di locatore di alloggi a finalità turistica la funzionalità telematica è disponibile sulla piattaforma dal 02 gennaio 2020.
Per comunicare la riclassificazione da CAV a LT la funzionalità è disponibile sulla piattaforma dal 13 gennaio 2020.
IL CIR – Codice Identificativo Regionale
A seguito dell’entrata in vigore della L. R. 25 gennaio 2018 n. 7 e della Deliberazione di Giunta n. XI/280 del 28 giugno 2018 (vedi sezione “Normativa”) anche per gli alloggi concessi in locazione per finalità turistiche è prevista l’attribuzione di un univoco Codice Identificativo Regionale (CIR).
Il CIR viene rilasciato come esito finale della procedura di accreditamento – al portale web regionale denominato “Turismo 5”.
Il portale web regionale è raggiungibile tramite il seguente link: https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/
Sul portale web regionale “Turismo 5” sono disponibili le relative FAQ, utili per meglio conoscere le modalità di accreditamento e di utilizzo delle funzioni del sistema.
L’omessa indicazione del CIR può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500.
Note
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di 30 giorni dal R.R. 7/2016;
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo
Non trattandosi di strutture ricettive, non sono previsti:
- l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;
- l’obbligo di comunicare i prezzi;
- la somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione;
- un periodo di chiusura obbligatorio
Il SUAP non è competente in materia fiscale inerente la tassazione dei redditi derivanti dai proventi della concessione in locazione di alloggi per finalità turistiche (es. assoggettabilità al regime cedolare secca, ecc.) non possono essere pertanto richieste al SUAP informazioni, né suggerimenti o consulenza in materia fiscale. Si suggerisce di interpellare le Associazioni di categoria oppure i propri Professionisti / Consulenti.
RICLASSIFICAZIONE COME LOCAZIONI TURISTICHE DELLE ATTIVITA’ AVVIATE IN PRECEDENZA COME CAV
Regione Lombardia, con l’approvazione del D.d.u.o. n. 17869 del 06 dicembre 2019 ha approvato il modello ufficiale contenente lo schema per ottenere la “riclassificazione” in Locazione Turistica delle attività avviate in precedenza come CAV.
Viene previsto che:
- le istanze di riclassificazione potranno essere presentate al Suap comunale tramite la piattaforma telematica “Impresainungiorno.gov.it” a partire dal 13 gennaio 2020 e non oltre il 30 aprile 2020;
- l’istanza di riclassificazione non comporta la richiesta di un nuovo Codice Identificativo Regionale (CIR), che rimarrà invariato;
- coloro che non avranno presentato istanza di riclassificazione approfittando del periodo transitorio con scadenza 30 aprile 2020, dovranno presentare una nuova comunicazione al SUAP per l’avvio dell’attività di Locazione Turistica, comunicando contestualmente la cessazione e chiusura dell’attività di CAV.
Termine del procedimento
Per la Comunicazione, regime amministrativo semplificato previsto dall’art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 222/2016, i termini sono fissati in 30 gg.
Tempi di qualità:
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it