Descrizione
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato al Decreto Ministero dello sviluppo economico 12/5/2011 n. 110, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Le imprese che svolgono l’attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Alle imprese artigiane, esercenti l’attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 114/1998 s.m.i.
L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.
Requisiti soggettivi
- insussistenza di reati incidenti sulla moralità professionale;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- possesso della qualifica professionale di estetista da presentare contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Decreto legislativo 6/8/2012 n. 147 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
L’attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della legge n. 1/1990.
Requisiti oggettivi
I locali utilizzati per l’esercizio dell’attività devono rispettare tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi.
Normativa
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1
- Decreto Ministero dello sviluppo economico 12/5/2011 n. 110
- Allegato 2 al Decreto Ministero dello sviluppo economico 12/5/2011 n. 110 – Schede tecnico-informative recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59
- Legge Regionale Lombardia 12 febbraio 2005, n. 2
- Decreto legislativo 6/8/2012 n. 147
Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line
Per aprire o modificare l’attività di estetista occorre:
- Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Attività di servizio > Servizi alla Persona > Acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercer e poi cliccare il tasto “conferma”
- Selezionare: avvio, gestione, cessazione attività
- Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”
Modalità di pagamento
Pagare l’autorità sanitaria competente (ATS)
Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)
Termine del procedimento
La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.
Tempi di qualità:
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it