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P08 -AP-Attività produttiva (industriale e artigianale in genere) – rev. 2 del 22.4.2022

Descrizione

E’ considerato insediamento produttivo qualsiasi costruzione o area in cui viene svolta una qualsiasi attività produttiva o istituito un deposito di materiale. Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 02/02/2007 e della Legge Regionale n. 8 del 02/04/2007 è stato abolito il Nulla Osta d’Esercizio Attività, sostituendolo prima con la DIAP ed ora con la SCIA ”Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, quale titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività. Pertanto, nello specifico, le attività di produzione di beni e le altre lavorazioni di natura industriale, ivi comprese quelle che rientrano nell’elenco delle industrie insalubri ed i depositi di materiali, anche all’aperto, ai fini autorizzativi di inizio e modifica di attività esistente, devono presentare la SCIA, ”Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, solo dopo aver ottenuto tutte le altre autorizzazioni in materia ambientale.
Sono inoltre soggette a SCIA le attività già sottoposte ad autorizzazioni sanitarie (es. imprese alimentari) e ad adempimenti in materia di sanità pubblica e veterinaria (art. 5 L. R. 8/2007).

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
• non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006;
• non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
• non producano rifiuti speciali pericolosi D. Lgs. n. 152/2006-parte IV-allegato D;
• non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, l’idraulico, il tappezziere, il sarto e assimilabili.

Requisiti soggettivi

Per lo svolgimento dell’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

 

Normativa

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Articolo 272, comma 1);
  • Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
  • Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”;
  • Regolamento della Regione Lombardia 24 marzo 2006 n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie” (allegato A);
  • Regolamento Locale di Igiene.

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

 

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per l’avvio e la gestione di un’attività produttiva/artigianale occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Industria e artigianato
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

 

Modalità di pagamento

Pagare l’autorità sanitaria competente (ATS)

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)

Note

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell’attività, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

 

Termine del procedimento

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

 

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Fabrizio Brambilla – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

    martedì 18, Giugno 2024