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P08 -AP-Attività di panificazione – Rev. 3 del 22.4.2022

Descrizione

L’attività di panificazione è relativa alla produzione di pane e concerne l’intero processo della lavorazione da forno nel rispetto delle norme alimentari e di igiene.  L’artigiano panificatore svolge attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale che attraverso l’utilizzo di macchinari e strumentazioni.  Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, opera una corretta fermentazione della pasta e presiede la loro cottura, applicando le tecniche di panificazione.

Requisiti soggettivi

  • essere iscritti al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano MonzaBrianza Lodi
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia

Dal 26 novembre 2013, con l’entrata in vigore della Legge Regione Lombardia n. 10 del 7 novembre 2013, “Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”, vi è l’obbligatorietà di individuare il “responsabile tecnico dell’attività produttiva” nella figura del titolare, un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell’impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell’impresa stessa, all’atto della presentazione della SCIA.
Il responsabile dell’attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.
Egli è assoggettato ad un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale i cui contenuti e la durata saranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale stessa.
Non è assoggettato al corso di cui sopra il responsabile dell’attività produttiva che risulti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 5 della L.R. 10/2013.
I panificatori attivi alla data di entrata in vigore della legge devono comunicare al Comune, in collaborazione con le Associazioni di categoria dei Panificatori di Milano, entro centottanta giorni, il nominativo del responsabile dell’attività produttiva.

 

Requisiti oggettivi

  • possedere dei locali di produzione in regola con la normativa in materia igienico-sanitaria;
  • essere in regola con la normativa in tema di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.

 

Normativa

  • Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8 – Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda.
  • Legge Regione Lombardia n. 10 del 7 novembre 2013- Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione.

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

 

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per l’avvio  e la gestione di un’attività di panificazione occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Industria e artigianato > Alimentare > Panificio
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

 

Modalità di pagamento

Pagare l’autorità sanitaria competente (ATS)

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)

Note

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Pane fresco e pane conservato o a durabilità prolungata

È denominato “fresco” il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti che abbiano effetto conservante (articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 01/10/2018, n. 131)

È denominato “pane conservato o a durabilità prolungata” il pane per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione che ne aumenti la durabilità e che è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo (articolo 3 del Decreto Ministeriale 01/10/2018, n. 131).

Contrassegno regionale “Qui pane fresco”

“Qui pane fresco” è il contrassegno regionale esposto dagli esercizi commerciali lombardi che producono o commercializzano pane fresco.

Con questa iniziativa si contraddistinguono gli operatori che producono pane fresco e si valorizza la professionalità delle imprese di panificazione che non utilizzano impasti congelati o surgelati. La garanzia fornita dal marchio si collega alle regole di comportamento previste da un disciplinare: solo i panificatori che lo sottoscrivono e si impegnano a rispettarlo possono esporre la vetrofania “Qui pane fresco”. Il consumatore sarà quindi agevolato nell’individuazione di un prodotto con caratteristiche di qualità e genuinità.

I panificatori interessati a esporlo devono farne richiesta alla Camera di Commercio.

Per approfondimenti: deliberazione 2203/2014 (pdf) della Giunta regionale.

 

Termine del procedimento

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

 

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi– Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

 

    giovedì 17, Ottobre 2024