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P08 -AA-Rivendita di quotidiani e periodici – rev. 4 del 29.8.2019

Descrizione 

Per vendita di quotidiani e periodici s’intende l’attività di vendita specifica della stampa quotidiana e periodica che può avvenire all’interno di un chiosco (su suolo pubblico o suolo privato), oppure all’interno di un negozio. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 170/2001, la vendita può avvenire in forma esclusiva, nel caso in cui l’attività di vendita di quotidiani e periodici si configuri come attività prevalente (vendita generale di quotidiani e periodici), sia all’interno di un chiosco che all’interno di un negozio, oppure in forma non esclusiva (vendita di quotidiani o di periodici), nel caso in cui l’attività si configuri come attività complementare di altra attività e la vendita di quotidiani e periodici avvenga all’interno di un’altra struttura, ossia:

·         rivendita di generi di monopolio;

·         impianto di distribuzione di carburanti;

·         esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;

·         media strutture di vendita con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;

·         grande strutture di vendita;

·         esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita di 120 mq;

·         esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione;

 

Requisiti soggettivi

·         possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;

·         assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;

·         iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.

 

Requisiti oggettivi

L’edificio e i locali in cui si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa. L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività in oggetto e delle relative prescrizioni (in materia di urbanistica, edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana).

 

Normativa

·          Legge 13 Aprile 1999 n. 108 – Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica

·          Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170  – Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108

·          Deliberazione Regionale 10 luglio 2002 n. 549/VII – Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108

·          Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6  – Testo unico delle leggi del commercio

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per aprire o modificare l’attività di rivendita in forma esclusiva o in forma non esclusiva occorre:

·         Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema

·         Selezionare il settore di attività: Commercio > Vendita di Quotidiani e Periodici e poi cliccare il tasto “conferma”

·         Selezionare: avvio, gestione, cessazione attività

·         Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

 

Note

Rivendite esclusive
La validità dell’autorizzazione è permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura. In caso di cessazione, il titolare deve restituire all’ufficio l’originale dell’autorizzazione.

Rivendite non esclusive

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

 

Termine del procedimento

Rivendite esclusive

Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, oppure dalla data in cui l’interessato ha presentato la documentazione integrativa, il Responsabile del procedimento deve concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso di rilascio o di diniego dell’autorizzazione.

Rivendite non esclusive

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

 

Tempi di qualità:

Rivendite esclusive

L’autorizzazione, se la domanda è correttamente compilata, viene rilasciata entro 25 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine può essere interrotto per la richiesta di documentazione integrativa. In questo caso il termine di 25 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Rivendite non esclusive

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

    giovedì 17, Ottobre 2024