DESCRIZIONE
L’Imposta Municipale Propria (IMU) è stata istituita dal 2012 con D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito nella Legge 214/2011 in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e dell’IRPEF e relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, per la componente immobiliare.
Dal 2014 l’IMU è una componente della IUC (Imposta Unica Comunale), istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
Dal 2014 è stata abolita l’applicazione dell’IMU sulle abitazioni principali (diverse dalle cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze e sui fabbricati rurali strumentali.
Di seguito sono riportate le caratteristiche essenziali dell’imposta e gli aggiornamenti introdotti dalla Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge 208/2015).
Presupposto dell’imposta
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune, come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ed espressamente dichiarati dall’art. 13 d.l. 201/2011 convertito in legge 214/2014 e s.m.i., ove non considerati esenti in forza di norma di legge.
Chi deve pagare
- Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili;
- Il proprietario di immobili destinati ad abitazione principale del soggetto e classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
- Il locatario, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria;
- Il titolare di concessione su aree demaniali;
- Residenti estero AIRE;
Immobili esclusi dall’imposta
- l’unita’ immobiliare, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della unità immobiliare stessa;
- l’unita’ immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
L’IMU non si paga inoltre:
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133;
- per i casi per cui la normativa vigente prevede l’esenzione.
Base imponibile
La base imponibile per i fabbricati è data dall’intera rendita catastale in atti al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata:
- per 160 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) -C2/C6/C7 ad esclusione della categoria catastale A10;
- per 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3 / C4 /C5;
- per 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
- per 80 per i fabbricati iscritti nella categoria A/10;
- per 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ed eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
- per 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.
La legge di stabilità (legge n. 208/2015) ha introdotto a partire dall’anno d’imposta 2016 la riduzione del 50% della base imponibile Imu per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza e alle seguenti condizioni:
- comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli);
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante , oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l’immobile concesso in comodato non deve essere di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)
- l’unità immobiliare concessa in comodato deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione di residenza;
- oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili in Italia;
Nota:
Per “immobile”, come specificato dal MEF durante Telefisco 2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo (“laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo”).
Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un’area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.
Il contratto di comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate;
La registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello 69 in duplice copia in cui dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”
Termini per la registrazione del contratto verbale di comodato
La Nota n. 8876/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce che ai fini della decorrenza della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i contratti verbali di comodato si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso.
La nota n.2472/2016 (scadenza di registrazione al 1° marzo per avere efficacia dal 1° gennaio) deve intendersi superata.
L’omessa registrazione del contratto di comodato non consentirà la riduzione del 50% della base imponibile.
Copia della ricevuta di registrazione può essere trasmessa al Comune anche a mezzo PEC: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Casi di non applicabilità della riduzione:
- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione;
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione;
- se si risiede nel Comune A e l’immobile concesso in comodato è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione;
- se si risiede all’estero non si può applicare la riduzione;
- se l’immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione.
Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile o il venir meno degli stessi, dovrà essere attestato obbligatoriamente, mediante la presentazione della Dichiarazione Imu (modello ministeriale) entro il 30 giugno dell’anno di variazione.
Le autocertificazioni di comodato gratuito già presentate per gli anni precedenti non sono valide.
L’omessa registrazione del contratto di comodato non consentirà la riduzione del 50% della base imponibile ma l’applicazione della sola aliquota del 10 per mille prevista per i comodati d’uso gratuito tra parenti di primo grado e la presentazione del modello di auto-certificazione predisposto dal Comune.
Per i fabbricati di interesse storico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta al 50%.
La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta. Tale valore deve tener conto della zona in cui è ubicato il terreno, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno e dei prezzi medi rilevati sul mercato.
- Per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
- I terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola a partire dall’anno d’imposta 2016 sono esclusi dall’Imu.
Detrazioni
Per gli immobili di lusso, iscritti nelle categorie catastali A1/A8/A9, adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo è prevista una detrazione d’imposta di Euro 200,00 rapportata ai mesi di possesso.
Se l’immobile è adibito per l’intero anno ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va divisa tra gli stessi in parti uguali e non in base alla quota di possesso.A
Aliquote
Per l’anno 2019 sono confermate le aliquote previste per l’anno 2015-2016-2017-2018 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 30.7.2015.
(la legge n. 208/2015 ha stabilito il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali)
TABELLA ALIQUOTE
TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTA |
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02 – C06 – C07 | 6,00 per mille |
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02/C06/C07, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, purchè il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti | 10,00 per mille |
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02/C06/C07, locate con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede. | 10,00 per mille |
A partire dall’anno 2016 ai sensi del comma 53 della Legge 208/2015, l’aliquota del 10 per mille stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento.
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02/C06/C07, locate con contratto concordato ai sensi dell’art. 2,comma 3 della Legge 431/98 da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede. |
7,5 per mille |
A partire dall’anno 2016 ai sensi del comma 53 della Legge 208/2015, l’aliquota del 10,6 per mille stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento.
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02/C06/C07, locate con contratto concordato ai sensi dell’art. 2,comma 3 della Legge 431/98 da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione e non vi risiede. |
7,95 per mille |
Per tutte le altre tipologie di immobili compresi i terreni agricoli le aree fabbricabili si applica l’aliquota ordinaria. | 10,6 per mille |
–Detrazione base pari a € 200,00 per abitazione principale A/1, A/8 e A/9
– Detrazione base pari a € 200,00 per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (D.P.R. n.616/1977)
Nota
Per poter beneficiare delle aliquote agevolate previste per le tipologie di immobili indicate nella “Tabella aliquote” deve essere presentata auto-certificazione all’ufficio tributi da parte dei contribuenti interessati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento del tributo.
LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE
—-> Clicca qui per accedere al calcolo automatico dell’IMU
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Versamento minimo
L’’imposta non è versata, quando l’importo complessivamente dovuto per anno d’imposta sia inferiore ad euro 12,00.
Modello F24 e bollettino postale approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/11/2012
—-> Scarica il modello F24 SEMPLIFICATO e le istruzioni di compilazione
Codice catastale del Comune
Settimo Milanese: I700
Codici tributo IMU
Tipologia immobili | Codice IMU Quota Comune |
Codice IMU Quota Stato |
Abitazione principale (A01 – A08 – A09) e relative pertinenze | 3912 | no |
Terreni | 3914 | no |
Aree fabbricabili | 3916 | no |
Altri fabbricati | 3918 | no |
Immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 3930 | 3925 |
Per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D deve essere versata direttamente allo Stato l’IMU calcolata sulla base dell’aliquota dello 0,76% mentre è destinata al Comune la differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota deliberata e la quota riservata allo Stato
Scadenze versamenti
- 16 giugno: versamento dell’acconto del 50% dell’IMU dovuta, calcolato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2015;
- 16 dicembre: versamento del saldo, a conguaglio di quanto dovuto, applicando le aliquote deliberate per l’anno 2015.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Per calcolare i mesi di possesso nell’anno si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni, si computa per intero il mese di 30 giorni, quando il possesso si è protratto almeno per i primi 15 giorni, mentre, infine, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15.
I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all’IMU con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Soggetti non residenti nel territorio dello stato
Per la quota spettante al comune:
TESORERIA COMUNALE
Banco BPM Spa
IBAN: IT 14 G 05 03 43 386 000000000 2092
CODICE: Bic/SWIFT BAPPIT21774
Per la quota riservata allo Stato:
BANCA D’ITALIA – IBAN IT02G0100003245348006108000
CODICE BIC:BITAITRRENT
DICHIARAZIONE
L’articolo 3-ter del d.l. 30/04/2019 n.. 34, (Decreto Crescita), ha previsto lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
La variazione del termine per la presentazione della Dichiarazione Imu è valida solo per le variazioni intervenute nell’anno 2018.
Per le variazioni intervenute dal 2019 ai sensi del comma 769 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) il termine di presentazione della dichiarazione IMU scade il 30 giugno dell’anno successivo.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU non riguarda tutti i possessori di immobili, ma solo coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta. In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta (esempi: fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota ecc …) e nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare l’imposta (esempio: fabbricati in leasing, immobili esenti, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto, aree fabbricabili, docfa, …).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, come pure in caso di presentazione di dichiarazione infedele, si può sanare la violazione presentando una dichiarazione tardiva, o rettificativa. È facoltà del contribuente avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Nota: tutti i casi in cui occorre presentare la dichiarazione Imu sono espressamente indicati nelle istruzioni ministeriali per la compilazione.
Scarica Modello di dichiarazioni e istruzioni
Scarica Modello Enti commerciali e Persone fisiche – EC/PF
– Beni Merce
I titolari dei beni merce (ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 5 bis dell’art. 2, D.L. n. 102 del 2013), devono, in via obbligatoria, presentare l’apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini dell’agevolazione, nonché per illustrare dettagliatamente quali tra gli immobili posseduti abbiano diritto all’esenzione.
Se tale adempimento è disatteso, decade il regime di esonero e il contribuente è accertabile per il mancato pagamento dell’IMU.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
—-> Scarica il modulo dichiarazione IMU approvato con decreto 30.10.2012
—-> Scarica le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU
Autocertificazioni
3-TR-36 – auto-certificazione ai fini IMU uso gratuito parenti di primo grado in linea retta per i contratti di comodato d’uso non registrati
3-TR-35 – auto-certificazione ai fini IMU locazione con contratto registrato a residenti
3-TR-37 – auto-certificazione ai fini IMU locazione a canone concordato con contratto registrato
3-TR-19 – auto-certificazione ai fini IMU immobili inagibili
Le dichiarazioni, le autocertificazioni, le istanze inerenti l’imposta possono essere:
- Spedite per posta, con raccomandata, a: Comune di Settimo Milanese – Servizio Tributi –Piazza degli Eroi 5 – 20019 Settimo Milanese (MI)
- Consegnate allo Sportello del Cittadino:
Sportello Municipio (piazza Eroi 5)
– dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
– il mercoledì pomeriggio l’orario è esteso fino alle 19.00
– il sabato dalle 9.00 alle 12.30
Sportello Vighignolo (via Airaghi 13)
– il martedì dalle 14.00 alle 18.00
Sportello Villaggio Cavour (via Solferino 8)
– il giovedì dalle 14.00 alle 18.00
- Trasmesse per via telematica esclusivamente dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata alla PEC del Comune protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Ravvedimento operoso
L’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, modificato dal D.l. n.124/2019 convertito nella Legge 157/2019 estende anche ai tributi locali l’applicazione del ravvedimento lungo (oltre l’anno).
Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO
- Ravvedimento “sprint”: versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo;
- Ravvedimento “breve”: versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% (1/10 della sanzione ordinaria del 15%) del tributo tardivamente versato;
- Ravvedimento “intermedio”: versamenti eseguiti dal 31° al 90° giorno dalla scadenza: sanzione 1,67% (1/9 del 15%) del tributo tardivamente versato;
- Ravvedimento “lungo”: versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: sanzione 3,75%(1/8 del 30%) del tributo tardivamente versato o quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
- Ravvedimento oltre l’anno. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (oltre 1 anno dalla scadenza e fino a 2 anni) sanzione 4,29% (1/7 del 30%) o quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
- Ravvedimento oltre i due anni dall’omissione o dall’errore la sanzione è fissata al 5% (1/6 del 30%).
Interessi legali
Dal 1° gennaio 2020 la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,05 % per cento in ragione d’anno. (Decreto Mef del 12.12.2019 – G.U. n.293 del 14.12.2019)
Gli Interessi sono conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla scadenza di legge fino alla data di effettivo versamento (applicare il tasso annuo, poi dividere per 365 e moltiplicare per i giorni di ritardo)
Rimborso
Il contribuente può richiedere al Comune -Servizio Tributi- il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 1, c. 164, L. 296/2006) compilando apposita istanza (modulo 3-TR-27).
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione dei termini per richiesta dati e notizie necessarie alla definizione di istanze incomplete. Il rimborso non avviene per importi inferiori a €. 12,00 come previsto dall’art. 17 del vigente Regolamento Comunale Imu.
TERMINE DEL PROCEDIMENTO – TEMPO DELLA QUALITA’
L’ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione dei termini per richiesta dati e notizie necessarie alla definizione di istanze incomplete. Il rimborso non avviene per importi inferiori a €. 12,00 come previsto dalla normativa vigente.
Modello Istanza Rimborso Imu 3-TR-27
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento Comunale 2014 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 46/2014
- Decreto legge n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale.
- Decreto legislativo n. 504/1992 – Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati.
- Decreto legislativo n. 23/2011, articoli 8 e 9 e 14 in quanto compatibili – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria e abolizione dell’ICI.
- Decreto legislativo n. 446/1997, articolo 52 – Potere regolamentare in materia di tributi locali.
- Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale Propria 2012-2013
- Decreto Legge n. 16 del 24.04.2012 convertito nella Legge n. 44 del 26.04.2012
- Legge 24-12-2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013)
- Decreto Legge n. 35 del 08.04.2013 convertito nella Legge n. 64 del 06.06.2013
- Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013 convertito nella Legge n. 85 del 18.07.2013
- Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 convertito nella Legge n. 124 del 31.08.2013
- Decreto Legge n. 133 del 30.11.2013 convertito nella Legge n. 5 del 29.01.2014
- Legge 27-12-2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014
- Decreto Legge n. 47 del 28.03.2014 convertito nella Legge n. 80 del 23.05.2014
- D.lgs. 156/2015 – D.lgs. 159/2015
- Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016)
- Legge 232/2016 (Legge di stabilità 2017)
- Legge 205/2017 (Legge di stabilità 2018)
UFFICI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA
Dipartimento Finanziario – Ufficio Tributi – Tel. 02.33509210 / 211
e-mail: tributi@comune.settimomilanese.mi.it – PEC protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Funzionario Responsabile ai sensi dell’art.9, comma7, del D.lgs 14/3/2011 n. 23 – dell’art. 1, commi 692 e 693 della Legge n. 147 del 27/12/2013 – dell’art. 1, comma 778 della Legge 160/2019: Dott. Andrea Miracoli
PER OTTENERE INFORMAZIONI
Le principali informazioni sui tributi locali sono reperibili nei seguenti modi:
- Presso lo Sportello del Cittadino (telefono 02.335091
Sportello Municipio
– dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
– il mercoledì pomeriggio l’orario è esteso fino alle 19.00
– il sabato dalle 9.00 alle 12.30
Sportello Vighignolo (via Airaghi 13)
– il martedì dalle 14.00 alle 18.00
Sportello Villaggio Cavour (via Solferino 8 c/o ufficio tecnico comunale)
– il giovedì dalle 14.00 alle 18.00 - Presso l’Ufficio Tributi – telefonando ai seguenti numeri 02.335091 o 02.33509 210-211
- Per la definizione delle pratiche l’ufficio tributi riceve, previo appuntamento, nei seguenti giorni e orari:
– il lunedì dalle h. 9.00 alle h.12.00
– il mercoledì dalle h. 9.00 alle h.12.00
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it