Descrizione
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Lombardia, in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005 e s.m.i., ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico, ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.). Il PTR, approvato con d.c.r. n. VIII/951 del 19/01/2010 ed entrato in vigore il 17/02/2010, recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.
Il Piano Paesaggistico diviene così sezione specifica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).
La Parte IV (artt. 35-40) della normativa del Piano Paesaggistico riguarda l’”Esame paesistico dei progetti” e in particolare l’art. 35 prescrive che in tutto il territorio regionale i progetti, che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall’esame di impatto paesistico.
Con d.g.r. n. 7/11045 del 8/11/02 sono state approvate le “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” previste dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. approvato con d.c.r. n. 42749 del 6/03/2001.
Alla luce di quanto sopra esposto, in tutto il territorio regionale e per tutti gli interventi che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, i progettisti devono provvedere, prima della presentazione di istanze o denunce, agli adempimenti previsti dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” con la valutazione dell’impatto paesistico, nonché ove previsto, con la predisposizione di una relazione paesistica. Devono essere quindi ritenute improcedibili, le istanze o le denunce, prive della valutazione dell’impatto paesistico dei progetti.
INTERVENTI SOGGETTI AD ESAME DI IMPATTO PAESISTICO (art. 35, commi 1 e 2 della normativa del Piano Paesaggistico): tutti gli interventi che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, compresi gli interventi di trasformazione dell’assetto vegetazionale su parchi, giardini e viali definiti di interesse storico e/o ambientale dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province e dei Parchi, o dagli strumenti urbanistici comunali.
INTERVENTI NON SOGGETTI AD ESAME DI IMPATTO PAESISTICO (art. 35, commi 2 e 5 della normativa del Piano Paesaggistico): gli interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in quanto tale provvedimento sostituisce l’esame di impatto paesistico; le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche colturali agricole e che non comportino la realizzazione di strutture fisse o semi-permanenti.
Normativa di riferimento
- Parte IV “Esame Paesistico dei Progetti” (artt. 35-40) della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale del P.T.R. approvato con D.C.R. 19.01.2010, n. VIII/951 ed entrato in vigore il 17/02/2010
- D.G.R. 06.08.2008 n. VIII/7977 “Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, c. 6 del D.Lgs. n. 42/2004)”
- D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045 “Approvazione – Linee guida per l’esame paesistico dei progetti – prevista dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. approvato con D.C.R. 6.03.2001, n. 43749”
- L.R. 12/2005 e s.m.i.
- Elaborati del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente e nello specifico le seguenti tavole grafiche del Documento di Piano:Relazione – cap. 9, DP.1-07 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi (1:10.000)
Modulistica e documenti da allegare
Cosa occorre
La procedura di presentazione della pratica è on-line attraverso la pagina SUE del portale istituzionale del Comune di Settimo Milanese.
Istruzioni per la compilazione
La metodologia di analisi consiste nel valutare – contestualmente all’elaborazione dell’ideazione progettuale – in primis, la sensibilità paesistica del sito, ove è ubicato l’intervento e, quindi, l’incidenza paesistica del progetto predisposto, ovvero il grado di perturbazione / interferenza generabile dal progetto proposto in quel contesto.
Dal bilancio tra questi due ordini di valutazioni si determina il livello di impatto paesistico della proposta di trasformazione.
- Criteri per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito (Tab. DP 1-07 del PGT vigente)
La sensibilità di ciascun sito, ovvero dell’area complessivamente interessata dalle opere progettate, è determinata dalle caratteristiche del sito stesso nonché dai rapporti che esso intrattiene con il contesto paesaggistico con il quale interagisce.
Il giudizio complessivo circa la sensibilità paesistica del sito, si determina individuando l’area di intervento sulla “Carta della sensibilità paesistica dei luoghi” (DP.1-07) allegata al Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), che suddivide il territorio comunale, secondo le indicazioni delle linee guida di cui alla d.g.r. n. 8.11.02 n.7/11045, in cinque classi di sensibilità paesistica.
- Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto (Tab. 2A – 2B)
L’incidenza paesistica di un progetto è determinata dall’entità e dalla natura del condizionamento che il progetto stesso esercita sull’assetto paesaggistico del contesto, in ragioni delle dimensioni geometriche di ingombro planimetrico e di altezza, del linguaggio architettonico con il quale si esprime, della natura delle attività che è destinato ad ospitare.
Determinare il grado di incidenza paesistica del progetto, ossia delle modificazioni che saranno introdotte nei luoghi dalle opere proposte, significa considerare se l’intervento proposto modifica i caratteri morfologici di quel luogo, se si sviluppa in una scala proporzionale al contesto e rispetto a importanti punti di vista.
Questa analisi prevede che venga effettuato un confronto con il linguaggio architettonico e culturale esistente, con il contesto e, evidentemente, con l’edificio oggetto di intervento, per gli interventi sull’esistente.
Si deve determinare l’incidenza del progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione dell’incidenza: morfologica e tipologica, linguistica (stile, materiali, colori), visiva e simbolica.
Nell’argomentare l’incidenza paesistica del progetto si fa riferimento alle tabelle 2A (Criteri per determinare il grado di incidenza del progetto) e 2B (Parametri per determinare il grado di incidenza del progetto), secondo le indicazioni delle linee guida di cui alla d.g.r. n. 8.11.02 n.7/11045.
- Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto (Tab. 3) e del giudizio di impatto paesistico
La tabella 3 esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del progetto, ossia: Impatto paesistico dei progetti = Sensibilità del sito X Incidenza del progetto
L’Ufficio per il Paesaggio, sottoporrà a verifica le valutazioni dell’impatto paesistico dei progetti allo scopo di accertarne la congruità, prima dell’eventuale invio all’esame della Commissione per il Paesaggio, richiedendo una nuova compilazione nel caso di evidenti incongruenze.
da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza
da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza
da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza
Quando l’impatto paesistico viene valutato e confermato inferiore alla soglia di rilevanza, il progetto è automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico.
In questi casi, non viene di conseguenza richiesto il parere della Commissione per il Paesaggio.
Risulta facoltà del responsabile del procedimento richiedere il parere ai soli fini della valutazione dell’inserimento paesistico del progetto nel contesto in caso di particolari necessità opportunamente motivate.
Quando l’impatto paesistico è superiore alla soglia di rilevanza ma inferiore alla soglia di tolleranza, gli elaborati progettuali devono essere corredati da specifica relazione paesistica che chiarisca il percorso di valutazione seguito e le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di sensibilità del sito e del grado di incidenza del progetto, al fine di permettere a chi esaminerà il progetto di avere piena consapevolezza anche delle intenzioni progettuali sottese nel valutare appieno l’efficacia e la coerenza della soluzione adottata con le finalità di tutela del paesaggio.
La relazione, argomenterà le valutazioni fornite sulla base delle verifiche in loco – sopralluoghi – e della documentazione e degli studi di interesse paesistico disponibili, a partire dal Piano Paesaggistico, fino ad arrivare a specifici approfondimenti e documenti / strumenti di pianificazione a valenza paesistica locali.
In questi casi il progetto deve essere esaminato dalla Commissione per il Paesaggio che potrà esprimere un giudizio di impatto paesistico positivo, neutro o negativo.
Nel primo caso il progetto viene approvato con pieno riconoscimento del suo valore paesistico, in quanto migliora il quadro paesistico e/o la fruizione paesistica del contesto creando nuovi valori/risorse paesistici.
Nel secondo caso il progetto pur non essendo migliorativo, non compromette valori/risorse paesistici non riproducibili e quindi viene di norma approvato, ma possono anche essere richieste al progettista alcune integrazioni o modifiche per migliorarne l’inserimento paesistico.
Nel terzo caso il progetto compromette valori/risorse paesistici non riproducibili e deve essere quindi rivisto. In questo ultimo caso la Commissione per il Paesaggio potrà anche richiedere una parziale riprogettazione e/o adeguate forme di mitigazione.
Quando l’impatto paesistico è superiore alla soglia di tolleranza si applicano le medesime procedure descritte al punto precedente e il giudizio di impatto paesistico della Commissione per il Paesaggio può essere solamente positivo o negativo.
In caso di giudizio negativo il progetto può essere respinto per motivi paesistici, con motivate argomentazioni, fornendo indicazioni per la completa riprogettazione dell’intervento.
Il progetto dovrà essere riformulato e l’eventuale istanza, se depositata ed in regime di interruzione dei termini, sarà ritenuta inefficace.
In sede di istruttoria tecnica della valutazione presentata dal tecnico progettista, nel caso l’Ufficio del Paesaggio determina un valore differente, quest’ultimo assume carattere vincolante per le considerazioni sopra citate.
Note
Per quanto non espressamente indicato e/o, eventuali, ulteriori informazioni circa la determinazione dell’impatto paesistico dei progetti, si vedano le linee guida pubblicate sul BURL 2° suppl. ord. al n. 47 del 21.11.2002 e la normativa del Piano Paesaggistico del P.T.R. (Parte IVª artt. 35-40). Il P.T.R. della Lombardia è consultabile sul sito www.territorio.regione.lombardia.it
Tempi della qualità
28 giorni, 56 se soggette a commissione
Tempi di legge
30 giorni, 60 se soggette a commissione
Ufficio responsabile del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Sviluppo delle Infrastrutture, Patrimonio e Ambiente – Servizio Ambiente, Ecologia e Tutela del Paesaggio – Tel. 02-33509424/405
e-mail: ufficiopaesaggio@comune.settimomilanese.mi.it
Termine del procedimento
Tempi di legge
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Tempi della qualità
28 giorni, 56 se soggette a commissione
Link di accesso al servizio on line
La procedura di presentazione della pratica è on-line attraverso la pagina SUE del portale istituzionale del Comune di Settimo Milanese.
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it