Vorrei dichiarare la convivenza di fatto
La legge riconosce l’istituto giuridico della convivenza di fatto e stabilisce i criteri per poter accogliere la dichiarazione da parte dei cittadini interessati, che possono essere etero o omoaffettivi.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini residenti che ne fanno richiesta.
Descrizione
P17 – rev. 1 del 12/3/2025
La convivenza di fatto si fonda sulla dichiarazione di un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; possono presentare la domanda di convivenza di fatto anche coppie che vivono all’interno di una famiglia più allargata, per esempio con figli minori o altre persone presenti nello stesso stato di famiglia.
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
I diritti ed i doveri dei conviventi di fatto sono elencati nella Legge n. 76/2016, art. 1 (da comma 36)
In base alla stessa i conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
- diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Come fare
Rivolgersi allo Sportello del Cittadino negli orari di apertura al pubblico.
Cosa serve
Utilizzare l’apposito modello 6-SD-91
I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare unitamente alla dichiarazione un’attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L’attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura.
Cosa si ottiene
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Tempi e scadenze
2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici; 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti
Tempi della qualità
Immediata la registrazione in anagrafe; 35 giorni per la verifica dei requisiti.
Tempi di Legge - Registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici
Tempi di Legge - Verifica dei requisiti
Tempi di qualità
Vincoli
I richiedenti devono avere i seguenti requisiti:
- maggiore età ;
- essere residenti nello stesso luogo ed essere presenti nello stesso stato di famiglia;
- non avere tra loro rapporti di parentela, affinità o adozione
- non avere vincoli di matrimonio, unione civile né un altro contratto di convivenza né tra loro né con altri: le persone coniugate con sentenza di separazione non possono presentare la richiesta
- non essere stati interdetti giudizialmente
- non essere stati condannati per il delitto di cui all’art. 88 del codice civile
Accedi al servizio
E' possibile prenotare un appuntamento o presentarsi direttamente allo Sportello del Cittadino negli orari di apertura del Servizio.
Documenti
Formato PDF (0.65 MB)
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabile- Tel:
- 02.335091 - scelta 3
- Tel:
- 02.33509261
- Tel:
- 02.33509262
- Tel:
- 02.33509263
- Tel:
- 02.33509230
TELEFONO
Contenuti correlati
-
Amministrazione -
Servizi -
Documenti - Regolamento del volontariato civico comunale
- Regolamento comunale per le sponsorizzazioni
- Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentale e degli archivi
- Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
-
Vedi altri 6
- Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili
- Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
- Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell’Amministrazione comunale di Settimo Milanese
- Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
- Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale
-
Notizie